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Lavoratori stagionali e NASpI: a chi spetta il mese aggiuntivo

da Redazione
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I lavoratori stagionali appartengono alla categoria più penalizzata dalle nuove misure di sostegno al reddito introdotte dal Governo Renzi. Se ne parlava da mesi e finalmente viene disposto un mese aggiuntivo, anche se non tutti ne avranno diritto. Magra consolazione visto che si parla di un solo mese, ma in tempi di crisi tutto fa brodo.

Lavoratori stagionali e NASpI: a chi spetta il mese aggiuntivo. Un vero calvario, per i lavoratori stagionali, quello generato dalle nuove disposizioni in materia di sostegno al reddito. Essi infatti, lavorando solo 6 mesi l’anno e potendo percepire una NASPI di soli 3 mesi (la metà delle settimane lavorate), si ritrovano senza sussidio per i restanti 3 mesi dell’anno. Da oggi però, grazie alle nuove disposizioni, i mesi di magra potranno essere soltanto 2. E’ stabilito infatti che molti potranno percepire anche un mese aggiuntivo, lo rende noto l’INPS attraverso la Circolare numero 224 del 15/12/2016.

Ovviamente le modalità di ricalcolo non potevano essere di facile comprensione, si sa che i burocrati fanno le leggi per i burocrati, ma ci siamo noi ad aiutarvi! Il succo della norma è riassunto in questa frase:

In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della NASpI calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.

Un sentito applauso a chi l’ha capita al volo.
Noi l’abbiamo letta più volte, anche al contrario, tradotta in giapponese e capovolta, dissezionata in più parti e riappiccicata, e alla fine l’abbiamo capita quindi ci accingiamo a spiegarvi il tutto cercando di semplificare i concetti che nessuno vuole che voi capiate.

A CHI SPETTA IL MESE AGGIUNTIVO

Il mese aggiuntivo spetta ai lavoratori stagionali impiegati nei settori sottoelencati che hanno diritto a max 3 mesi di NASPI e che possano soddisfare il requisito delle 12 settimane.
Spetta un mese aggiuntivo solo se si ha diritto a massimo 3 mesi di NASPI poiché non è possibile superare i 4 mesi di NASPI. Ne consegue che se dal calcolo base si evince che avete diritto, ad esempio, a 3 mesi e 15 giorni, la vostra NASPI aumenterà di soli 15 giorni fino a raggiungere il limite massimo di 4 mesi.
Partiamo dall’assunto (assurdo) che per capire se questo mese vi spetta o meno bisogna prima calcolare la durata della NASPI nel modo sbagliato, e cioè considerando anche i periodi contributivi che nel quadriennio precedente la data della domanda hanno già dato diritto a precedenti disoccupazioni ASPI e Mini-Aspi. Dopodiché bisogna calcolarla nel modo giusto, e cioè considerando solo le settimane che non hanno dato diritto a precedenti disoccupazioni, che siano ASPI, MINI-ASPI o NASPI. Se la durata della NASPI SBAGLIATA è superiore alla durata della NASPI GIUSTA di almeno 12 SETTIMANE allora vi spetta un mese in più di NASPI.

Non è ancora chiaro se questo ricalcolo avverrà in un secondo momento, se avverrà d’ufficio o a domanda né da quando partiranno le liquidazioni. Aspettiamo fiduciosi anche i vostri commenti per capire in quanti già hanno ricevuto il pagamento aggiuntivo.

Di seguito l’elenco delle  attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

TURISMO
Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

  • Fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
  • Cottage senza servizi di pulizia.

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

  • Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
  • Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

  • Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
  • Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

  • Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

  • Bar;
  • Pub;
  • Birrerie;
  • Caffetterie;
  • Enoteche.

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

  • Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
  • Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

  • Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
  • Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

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