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Assegno di mantenimento: impignorabilità, irripetibilità e non compensabilità

da Redazione
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È possibile riscontrare una nota importante in ambito giurisprudenziale, nel merito dell’assegno di mantenimento disposto in favore del coniuge separato o divorziato e/o in favore dei figli.

 

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha assunto ormai una posizione costante nel ritenere che le somme versate al coniuge economicamente più debole, a titolo di contributo per il suo mantenimento e/o per il mantenimento dei figli, possono godere – entro certi limiti – del regime previsto dal codice civile per i cosiddetti alimenti.

Gli alimenti sono quelle dazioni di denaro a cui alcuni soggetti, legati da vincoli di parentela nei confronti di altri che versano in uno stato di bisogno, sono tenuti ad elargire.

Ciò in conformità ad un principio di solidarietà di carattere generale.

Il limite consiste nel fatto che l’assegno di mantenimento, stabilito dal Tribunale in sede di separazione-divorzio in favore del coniuge e dei figli, sia nel suo ammontare destinato a soddisfare essenzialmente esigenze di vita quotidiana (abitazione, istruzione, sanità, trasporto ecc.) per cui in tali casi l’assegno di mantenimento acquista i caratteri dell’irripetibilità, dell’impignorabilità e della non compesabilità che son propri degli alimenti.

Da un punto di vista pratico, il carattere dell’irripetibilità assume particolare importanza nel caso in cui intervenga una sentenza di appello che riduce la misura dell’assegno di mantenimento stabilita in primo grado.

Grazie a tale carattere, non sarà infatti possibile per il coniuge, che fino a quel momento aveva corrisposto un assegno maggiore, chiedere la restituzione delle somme erogate in più rispetto al dovuto.

Per quanto invece riguarda il carattere della non compensabilità, non sarà possibile per il coniuge che vantasse un credito nei confronti del beneficiario dell’assegno di mantenimento opporlo in compensazione, ovvero rifiutarsi di corrispondere detto assegno, assumendo di aver comunque erogato al coniuge altre somme a vario titolo.

Per impignorabilità, l’assegno di mantenimento non può essere in alcun modo e in nessuna misura sottoposto ad esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti di qualsiasi natura.

 

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