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Assegno Unico e Universale al 100% per affidamento esclusivo dei figli

da Redazione
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La richiesta di Assegno Unico e Universale, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento esclusivo dei figli da parte del giudice, deve essere presentata dal genitore convivente con i minori


Assegno Unico e Universale al 100% per affidamento esclusivo dei figli. Con la nuova domanda di Assegno Unico e Universale per i figli fino a 21 anni è stata eliminata la domanda per l’autorizzazione ANF. Tale domanda permetteva ad INPS di autorizzare il datore di lavoro al pagamento degli assegni familiari, verificando direttamente quale dei due genitori (quando non coniugati) avesse diritto a ricevere il pagamento degli ANF.

In caso di genitori coniugati o con affidamento condiviso dei figli, come approfondito in questo articolo, è possibile richiedere il pagamento del 100% dell’assegno unico a uno dei due genitori oppure richiedere solo il 50%. In tal caso entrambi i genitori con le proprie credenziali devono inserire la richiesta del proprio 50%.

Ma nel caso di affidamento esclusivo l’intero importo dell’assegno unico, ovvero il 100%, spetta al genitore convivente con i minori.

Richiesta Assegno Unico e Universale al 100% per affidamento esclusivo dei figli

All’interno della domanda il genitore richiedente, nonché affidatario, deve indicare che presenta la richiesta come genitore affidatario. In questo caso l’importo viene versato al 100% sul conto corrente indicato in domanda.

La scelta da indicare per ottenere il pagamento dell’intero importo è la seguente:

  • a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.

Tale opzione può essere scelta sia nel caso di genitori coniugati nel caso si voglia il pagamento del 100% a uno solo di essi, sia nel caso di genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Resta ferma la possibilità di optare anche per il pagamento ripartito, selezionando le caselle b) o c).

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Affidamento condiviso dei figli

In caso di affidamento condiviso si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando una delle due opzioni:

  • b)Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  • c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.


Nomina di un tutore o affidatario

Nel caso di nomina di un tutore o di altro soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983, l’assegno unico viene pagato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

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