Assegno Unico e Universale, decorrenza dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, e la domanda può essere presentata dal figlio maggiorenne dopo il compimento del 18° anno
Assegno unico spetta dal settimo mese di gravidanza fino alla domanda del figlio maggiorenne. Una delle novità riguardanti l’Assegno Unico è che per i nuovi nati spetta a decorrere dal 7° mese di gravidanza. Oltre alla copertura degli ultimi 3 mesi di gestazione, l’assegno potrà essere corrisposto anche oltre il 18° anno, entro il 21°, in presenza di condizioni particolari.
Domanda Assegno Unico figli maggiorenni
Dal 18° anno la domanda può essere presentata dal figlio maggiorenne ed il pagamento verrà effettuato direttamente al richiedente. In questo caso la nuova domanda andrà a sostituire quella eventualmente già presentata dai genitori. Ai fini del diritto i figli maggiorenni devono sempre essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno ei due.
Per i figli maggiorenni non conviventi si ricorda che il nucleo familiare è così definito:
“fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli”.
L’Assegno Unico e Universale spetta per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti (che devono sussistere per tutta la durata del beneficio):
- frequenza di un corso di formazione scolastica (scuole pubbliche o private) o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale;
Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e a prescindere dalle condizioni richieste per i figli maggiorenni.
Decorrenza
Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata dopo la nascita del nuovo figlio ed entro 120 giorni da tale data e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo e spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022; Si tiene conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno.
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda.
