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Assenza a visita di controllo e malattia, sanzioni INPS

da Redazione
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Assenza a visita di controllo durante la reperibilità in malattia. Se il medico non vi trova in casa si applicherà il regime sanzionatorio. Ecco quanto si perde.


Malattia e assenza a visita di controllo, sanzioni. Il lavoratore dipendente in congedo di malattia è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per l’eventuale visita del medico fiscale. Se il medico non vi trova in casa per effettuare la visita, e se non vi presentate a visita come indicato nel verbale che il medico lascia nella cassetta della posta in caso di assenza, l’INPS sarà tenuto ad applicare il regime sanzionatorio.



Orari di reperibilità in malattia

In caso di congedo per malattia i lavoratori dipendenti devono rimanere in casa, o comunque reperibili presso l’indirizzo indicato nel certificato medico per dare la possibilità al medico fiscale di eseguire una visita medica di controllo

Per i dipendenti pubblici gli orari da rispettare sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
I dipendenti privati invece devono essere reperibili nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Gli orari devono essere rispettati anche nei giorni di riposo e festività se questi sono compresi nel periodo di malattia indicato nel certificato medico.


Assenza a visita e sanzioni

Nel caso in cui il medico non dovesse trovarvi a casa durante la visita di controllo lascerà nella buca delle lettere un verbalino in cui sono indicati ora, giorno e indirizzo al quale presentarsi a visita, solitamente fissata per il giorno successivo. Quando ci si presenta per la visita sarà necessario anche consegnare della documentazione attestante il motivo dell’assenza durante l’orario di reperibilità.

In questo articolo vi abbiamo già spiegato quali possono essere le giustificazioni valide per l’assenza a visita di controllo.

Nel caso in cui la giustificazione all’assenza non dovesse essere considerata valida verrà applicato un regime sanzionatorio che va a decurtare dal pagamento dello stipendio le giornate di malattia.


Le sanzioni prevedono la seguenti decurtazioni:

  • il 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza a visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita di controllo non giustificata;
  • il 100% dell’indennità dalla data della terza assenza a visita di controllo non giustificata.

Sono esclusi delle sanzioni:

  1. i periodi confermati da visita medica di controllo, anche ambulatoriale.
    Se dopo una visita di controllo, anche ambulatoriale, in occasione della quale è stato accertato lo stato di malattia con conferma o modifica della prognosi, il lavoratore risulta assente ad una visita successiva, se quest’ultima è effettuata prima della scadenza della prognosi confermata, la sanzione verrà applicata a partire dalla data di accertamento dell’assenza in quanto il lavoratore già controllato è tenuto all’osservanza delle fasce di reperibilità; se invece è effettuata dopo la scadenza della prognosi confermata da precedente visita medica di controllo, la sanzione decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della prognosi stessa
  2. i periodi di ricovero ospedaliero: se l’assenza ingiustificata è precedente al ricovero, la sanzione verrà applicata fino al giorno precedente l’inizio della degenza; se l’assenza è successiva al ricovero, la sanzione verrà applicata dal giorno successivo a quello delle dimissioni;
  3. i periodi per i quali non ricorre l’obbligo di erogazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS: ad esempio malattie che si esauriscono in carenza, superamento del periodo massimo indennizzabile.
    Circolare INPS di riferimento 183/1984

L’obbligo per la reperibilità non si applica se la lavoratrice si trova in gravidanza a rischio.
Tuttavia ci sono dei casi particolari in cui si ha la possibilità di essere esentati dalle visite di controllo.
Vedi chi è esente.
Se invece avete necessità di cambiare l’indirizzo a cui essere reperibili per le visite fiscali potete
leggere qui le modalità di variazione dell’indirizzo di reperibilità.

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