Finalmente la norma sulla compatibilità tra bonus baby-sitting e congedo parentale COVID-19 al 50%, ma solo per chi non ha fruito di tutti i giorni di congedo
Bonus baby sitter e congedo COVID-19, ora sono compatibili. L’INPS comunica attraverso la Circolare 73 del 17/06/2020 (punto 3) la compatibilità tra il bonus baby sitting e i congedi parentali COVID-19 retribuiti al 50%.
Nel Decreto Marzo Cura Italia infatti non era prevista la possibilità di fruire di entrambe le prestazioni, ma poteva essere scelta alternativamente una delle due.
In effetti all’inizio non erano ben delineate queste specifiche, quindi molti hanno fruito del congedo COVID-19 prima ancora di sapere che era possibile fruirne solo in alternativa al bonus baby-sitting. Questo non ha dato ai lavoratori la possibilità effettiva di scegliere tra le due prestazioni e molti, anche se avevano fruito soltanto di pochi giorni di congedo parentale COVID-19.
Bonus Baby sitter congedi COVID-19, in quali casi compatibili
Per stabilire se il bonus baby sitter e il congedo COVID-19 retribuito al 50% sono compatibili bisogna distinguere tra
- lavoratori che hanno fruito del congedo COVID per oltre 15 giorni
- lavoratori che non hanno fruito del congedo COVID
- lavoratori che hanno fruito del congedo COVID per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni
Lavoratori che hanno fruito del congedo COVID-19 per oltre 15 giorni.
Se il lavoratore ha fruito del congedo COVID-19 retribuito al 50% per più di 15 giorni il bonus baby-sitting non spetta.
Lavoratori che non hanno fruito del congedo COVID-19.
Se il lavoratore non ha fruito dei giorni di congedo COVID-19 retribuiti al 50% può ancora richiedere il bonus baby-sitting per pagare una baby sitter o per pagare il centro estivo. In tal caso si ha ancora la possibilità di richiedere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria lavorativa)
Lavoratori che hanno fruito del congedo COVID-19 per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni.
Qualora il lavoratore abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti (sempre entro il limite di 15 giorni).
>> Clicca qui per presentare domanda di bonus baby-sitting per baby-sitter o centro estivo <<
Congedo COVID-19, si può annullare la domanda?
Purtroppo non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid già fruiti. Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.
