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Bonus Bebè 2021, a chi spetta e come presentare domanda online

da Redazione
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Bonus Bebè 2021: la durata del beneficio è rimasta invariata rispetto allo scorso anno e potranno accedere tutte le famiglie, a prescindere dal reddito e dall’ISEE. Confermato l’aumento del 20% per il secondo figlio

Bonus Bebè 2021, a chi spetta e come presentare domande online. Con il messaggio numero 918 del 03/03/2021 l’INPS rende noto che è stata rilasciata la procedura per presentare la domanda di Bonus Bebè per i nati nel 2021. Confermato l’aumento del 20% per i figli successivi al primo.


Chi può presentare la domanda di Bonus Bebè 2021

La domanda di Bonus Bebè 2021 può essere presentata dal genitore, o affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini dell’assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
  • ISEE valido per l’anno in corso
    in caso di omissioni o difformità la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
    la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.

Se il figlio è affidato temporaneamente ad una famiglia o persona, oppure ad una comunità di tipo familiare, la domanda può essere presentata, nell’interesse esclusivo del minore:

  • dall’affidatario, nel caso di affidamento temporaneo ad una famiglia oppure ad una persona singola;
  • dalla persona che esercita i poteri tutelari sul minore in caso di collocamento presso comunità.


Presentazione della domanda e decorrenza del Bonus Bebè 2021

La domanda dev’essere presentata una sola volta dal genitore per ciascun figlio.
Può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tali casi l’assegno decorre dalla data di nascita del bambino.
In caso di parto gemellare e/o adozione plurima (ossia avvenuta contestualmente), occorre presentare una domanda per ogni figlio nato o adottato.

La presentazione della domanda di Bonus Bebè 2021 dev’essere effettuata all’Inps esclusivamente in via telematica, e potete scegliere una delle seguenti modalità:

  • online se siete in possesso di PIN dispositivo / CNS /SPID cliccando su questo link Domanda Bonus Bebè oppure seguendo il percorso Servizi per il cittadino -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè
  • call center INPS  contattando il numero verde 803 164 sempre muniti di PIN dispositivo o PIN TELEFONICO;
  • tramite Patronati o CAF abilitati

In ogni caso, qualora la domanda dovesse essere presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.


Pagamento della prestazione: quanto spetta

Come già anticipato il Bonus Bebè 2021 consiste in un assegno mensile per ogni figlio, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni, diviso in tre scaglioni:

– 960 euro annui (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE sia superiore a 40.000 euro annui;
1.440 euro annui (120 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE sia compreso tra i 7.001 e i 40.000 euro annui;
– 1.920 euro annui (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non inferiore a 7.000 euro annui.

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L’assegno spetta dal giorno di nascita del bambino fino al compimento del primo anno di età del bambino.
In caso di adozione o affidamento preadottivo spetta fino al primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare ed è erogato per massimo 12 mensilità.


Aumento del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2021, successivo al primo

Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014 istitutiva dell’assegno di natalità, introduceva già per il 2019 l’aumento del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo. Tale possibilità è rimasta invariata quindi, spetterà un aumento del 20% per ogni figlio nato/adottato/affidato nel 2021 che sia successivo al primo.

– 1.152 euro annui (96 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE sia superiore a 40.000 euro annui;
1.728 euro annui (144 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE sia compreso tra i 7.001 e i 40.000 euro annui;
– 2.304 euro annui (192 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non inferiore a 7.000 euro annui.

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
  • ai fini dell’aumento si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:
    1. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
    2. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.


Aumento del 20% nei casi di affidamento o adozione

In caso di affidamento o adozione l’aumento del 20% viene applicato in base ai seguenti criteri:

  • non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2021, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 marzo 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo adottato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 marzo 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2021se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 marzo 2021, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).


Pagamento

Il Bonus Bebè 2021 viene pagato dall’INPS in rate mensili da 80 euro, 120 euro o 160 euro (a seconda dell’ISEE).

Sarà possibile richiedere il pagamento tramite bonifico domiciliato in Posta, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

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Il metodo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente, che deve far parte dello stesso nucleo del figlio/minore. In caso di affidamento temporaneo, se il minore fa nucleo a sé, l’IBAN deve essere intestato al minore.


Decadenza e cessazione del pagamento

L’INPS interrompe l’erogazione del Bonus Bebè 2021 a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile. Il rischio di una comunicazione tardiva è la generazione di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell’Istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 22 dicembre 1986, n. 917.

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