Il bonus Centro Estivi di 100 euro a settimana può essere richiesto sul sito dell’INPS o tramite patronato entro il 15 Luglio 2021 solo per la frequenza del mese di Giugno 2021.
Con il Messaggio n° 2433 del 28-06-2021 comunica la possibilità di presentare una o più domande di bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.
Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
Nel caso di opzione per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la procedura di richiesta prevede la comprovata iscrizione allegando in sede di domanda l’iscrizione e le ricevute di pagamento intestate al richiedente.
Quanto spetta
La somma spettante è pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare (a prescindere dal numero dei minori) e potrà essere accreditata direttamente sul contro corrente del richiedente o tramite bonifico domiciliato.
Se l’importo settimanale è inferiore a 100 euro dovrà essere indicato l’importo esatto pagato.
Il bonus può essere richiesto solo per i periodi di frequenza del mese di Giugno 2021.
Nella richiesta dovranno essere indicati il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nei casi in cui la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.
Incompatibilità
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID-19 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 articolo 2 del DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30.
Il bonus centri estivi può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Sul punto, si rinvia anche a quanto illustrato al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.
Domanda Bonus Centri Estivi
La domanda potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021 :
- online con PIN/SPID/CIE/CNS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
- patronati
