Il Bonus Nido 2019 potrà essere richiesto a partire dal 28 gennaio 2019. Ai bambini fino a 3 anni spetta un importo massimo di 1500 euro annui.
Il Bonus Nido 2019 prevede l’erogazione di un importo di massimo 1500 euro annui con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette mensili di asili nido pubblici e privati autorizzati.
In alternativa è possibile richiedere forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
L’art.1, comma 488, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha elevato l’importo del buono a 1500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L’INPS comunica la proroga del bonus nido e sarà possibile presentare la domanda a partire dalle ore 10 del 28/01/2019 fino alle 23.59 del 31/12/2019.
Il bonus è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, previo accoglimento della domanda, provvederà al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1500 euro ogni anno. La domanda telematica permetterà al genitore di scegliere tra le due opportunità di sostegno.
Ricordiamo che il bonus non è soggetto a limiti di reddito quindi non è necessario presentare l’ISEE e chiunque può farne domanda.
All’atto della domanda il richiedente dovrà indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.
1. Bonus Nido 2019
Tale bonus prevede il pagamento di un importo annuo di massimo 1500 euro, ovvero di 136 euro per 11 mensilità.
Il contributo sarà pagato mensilmente dall’INPS, previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.
Il contributo non potrà comunque superare l’importo della retta pagata quindi nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 136 euro il richiedente verrà rimborsato di un contributo pari alla spesa sostenuta.
Il Bonus nido 2019 non è cumulabile con le detrazioni fiscali per frequenza asili nido, pertanto l’Istituto provvederà a fare le dovute comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per effettuare dei controlli incrociati.
Il bonus è cumulabile con voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ma non può essere fruito nelle stesse mensilità.
2. Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
Per i bambini di età inferiore ai 3 anni affetti da gravi patologie, è possibile richiedere, in alternativa al bonus asilo nido, un bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il bonus di 1500 euro verrà pagato in un’unica soluzione dall’INPS a seguito di presentazione, da parte del genitore richiedente, di un’attestazione rilasciata dal pediatra, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Il bonus è cumulabile con voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Requisiti del soggetto richiedente
Il genitore del minore nato/adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
- residenza in Italia
- relativamente al solo Bonus Asilo Nido il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta
- relativamente al solo Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda per l’anno 2019 e documentazione
Sarà possibile presentare domanda per il Bonus Nido a partire dal 28/01/2019, entro tale data sarà disponibile la procedura telematica per l’acquisizione della domanda online:
⦁ telematicamente con PIN DISPOSITIVO /SPID/CNS dispositivo attraverso il portale INPS (clicca qui per l’accesso diretto alla domanda)
⦁ attraverso il Contact Center INPS contattando il numero verde 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile, ma sempre con PIN DISPOSITIVO
⦁ Enti di Patronato
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il Bonus Nido 2019 potrà essere erogato nel limite di spesa (per il 2019 è di 300 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5 D.P.C.M.).
Domanda per il Bonus Nido 2019
All’interno della domanda per il Bonus Nido 2019 andranno indicate le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019.
NOVITÀ: All’interno della domanda bisognerà specificare che il bonus è richiesto per la frequenza di un asilo pubblico o privato autorizzato.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere completa di:
⦁ la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido
⦁ il CF del minore
⦁ il mese di riferimento
⦁ gli estremi del pagamento
⦁ il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta
⦁ autorizzazione dell’asilo nido, se privato
Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
Optando per questa scelta il richiedente dovrà allegare, al momento della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”.
Si considera cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale causare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido.
L’attestazione rilasciata dal pediatra di deve:
⦁ contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);
⦁ attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Decadenza della prestazione
Il richiedente deve dichiarare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a ciò che è stato dichiarato al momento della compilazione della domanda.
L’erogazione dell’assegno sarà ovviamente interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’interruzione avrà luogo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Pagamento del bonus
Il bonus Asilo Nido viene erogato direttamente dall’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).
Come per tutte le domande che prevedono un pagamento diretto, in caso di accredito su un conto con iban, il richiedente dovrà presentare il modello SR163, salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.