L’articolo 2 comma 5 del decreto 154 del 13 dicembre 2023 riporta l’elenco delle definizioni che stabiliscono se una persona è o meno in condizione di svantaggio ai fini del diritto a percepire l’Assegno di Inclusione ADI.
Condizione di svantaggio ai fini ADI, la lista delle definizioni stabilite dal decreto 154 del 2023. Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 sono state definite le modalità di verifica dei requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione ADI, tra cui la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio- sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione previsti all’articolo 2 del decreto- legge n.48/2023.
Il richiedente l’accesso alla misura ADI, qualora lui stesso o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n.154/2023, è tenuto a dichiarare in domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in data antecedente alla presentazione della domanda di ADI. Sarà poi la Pubblica Amministrazione competente provvedere a certificare la dichiarazione tramite l’apposito servizio INPS Validazione delle certificazioni ADI
Chi è considerato in Condizione di svantaggio ai fini ADI, la lista delle definizioni
Si definiscono in condizione di svantaggio le categorie di seguito indicate:
- persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
- persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
- persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, come definite all’art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.