Il congedo parentale a ore non è più una chimera. Con la Circolare n. 152 del 18/08/2015 l’INPS ha fornito le informazioni in merito alla fruizione su base oraria e le modalità di richiesta online tramite il sito, come previsto dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act.
Il congedo parentale a ore (maternità facoltativa) prevede che il genitore possa usufruire dello stesso per un numero massimo di ore pari alla metà delle ore giornaliere di lavoro stabilite dal contratto. Nel caso in cui il proprio contratto faccia riferimento al Testo unico sulla Maternità e Paternità il numero di ore di cui poter usufruire sarà necessariamente pari alla metà delle ore giornaliere (non una di più, non una di meno).
I giorni o i mesi di congedo parentale (giornaliero o mensile) possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria.
La legge prevede che il congedo parentale ad ore sia incumulabile con altri permessi o riposi per allattamento. E’ invece cumulabile con i riposi relativi alla legge 104/92, salvo diverse indicazioni regolamentare dal CCNL.
Vi ricordo che con il DLgs n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile (da 3 a 6 anni del bambino). Questo sempre in modalità sperimentale fino al 31/12/2015. Su tale disposizione è stata emanata la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015.
Presentazione della domanda online
Per presentare la domanda online potete cliccare su questo link effettuando l’accesso con le vostre credenziali (codice fiscale e codice pin dispositivo) oppure seguire il percorso Servizi Online – Servizi per il Cittadino – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Maternità – Acquisizione domanda – Congedo parentale su base oraria.
La compilazione della domanda per il congedo parentale a ore prevede che le richieste possano essere inoltrate facendo riferimento ad ogni singola mensilità, dunque se dovete usufruire del congedo per più giornate appartenenti a due mensilità differenti (ad esempio in settembre e in ottobre) dovrete inoltrare due domande, attivando la funzione “Nuovo periodo” a partire dalla domanda iniziale.
E’ inoltre disponibile la funzione “Replica” che vi permetterà di saltare i passaggi relativamente ad una nuova domanda con informazioni e caratteristiche uguali alla prima.
E’ importante sapere che se dovete usufruire sia del congedo parentale a ore sia del congedo parentale giornaliero o mensile, dovrete comunque inoltrare due distinte domande (qui invece le funzioni Nuovo Periodo e Replica non esistono).
Quando inoltrare la domanda?
Per l’INPS la scadenza è stabilita al giorno precedente la fruizione del congedo, ma al datore di lavoro dovete dare un preavviso di almeno 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e almeno 2 giorni per il congedo parentale a ore, salvo ovviamente diverse disposizioni definite nel vostro CCNL.
La riforma in esame ha natura del tutto sperimentale, di conseguenza per adesso è possibile usufruire del congedo parentale a ore solo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, dunque se dovete usufruirne affrettatevi a presentare la domanda in quanto non sappiamo cosa ci attenderà nel 2016.