Home Sostegno reddito Congedo parentale COVID 2021 al 50% anno scolastico 2021/2022 per sospensione attività didattica

Congedo parentale COVID 2021 al 50% anno scolastico 2021/2022 per sospensione attività didattica

da Redazione
domanda congedo parentale covid 2021 50% dipendenti coronavirus domanda durata 12 anni 15 giorni genitori lavoratori gestione separata disabilità figli disabili inps autonomi gestione separata marzo aprile figli disabili

Il decreto-legge 146/2021 il Governo ha prorogato, anche per l’anno scolastico 2021/2022, il Congedo Parentale Covid19 retribuito al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata e con figli minori di 14 anni.

Congedo parentale COVID 2021 al 50% anno scolastico 2021/2022 per sospensione attività didattica per quarantena o sospensione attività didattica. Sarà possibile, per i lavoratori dipendenti, presentare domanda all’INPS di congedo parentale COVID-19. Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni il congedo non è retribuito.


Come presentare la domanda di Congedo Parentale COVID19 2021

La domanda per congedo COVID-19 deve essere presentata compilando una normale domanda di congedo parentale. La domanda può essere inoltrata in modalità retroattiva indicando come data inizio una data pregressa già trascorsa. Il congedo è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per presentare la domanda di congedo parentale COVID19 2021 potete:

E’ già possibile presentare online la domanda di Congedo Parentale Covid 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, o di prolungamento di congedo parentale, fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo parentale COVID19, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
Ovviamente si può presentare la domanda in modalità retroattiva.

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Conversione da Congedo Parentale a Congedo 2021 per genitori

Chi ha già presentato richiesta di Congedo Parentale per i periodi di sospensione dell’attività scolastica in presenza può richiedere la conversione da Congedo Parentale normale a Congedo 2021 per genitori.

La convenienza sta nel fatto che il Congedo 2021 per genitori è retribuito al 50% e non al 30%, e soprattutto le giornate fruite non vengono sottratte dai 180 giorni ci congedo parentale di cui è possibile fruire.

Per richiedere la conversione il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” – mediante l’apposita procedura di cui al presente messaggio – avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.

A chi spetta

Convivenza
Il congedo parentale covid 2021 pagato al 50% spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.


Requisiti per la fruizione del congedo COVID19 2021 per figli senza disabilità

Per poter fruire del congedo COVID19 2021 devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • 1) l’infezione da SARS Covid-19;
  • 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.


Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

Per poter fruire del congedo parentale covid 2021 retribuito al 50% per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • 1) l’infezione da SARS Covid-19;
  • 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • 4) la chiusura del centro assistenziale diurno.


Durata del Congedo parentale COVID19 2021 50%

Il congedo parentale COVID19 può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e il 31 marzo 2021.

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