Novità congedo parentale 2022 anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata, che dal 13 agosto 2022 avranno la possibilità di fruire dei periodi di congedo fino al compimento del 12° anno del figlio.
Congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Il decreto legge 105/2022 prevede l’ampliamento dell’arco temporale in cui i lavoratori iscritti alla Gestione Separata possono fruire del congedo parentale. A partire dal 13 agosto 2022 sarà possibile richiedere il congedo parentale entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo).
Congedo parentale indennizzato lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Lo stesso decreto riconosce inoltre a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.
Di seguito una tabella riepilogativa che chiarisce quanti mesi spettano, singolarmente e complessivamente, ai genitori iscritti alla Gestione Separata.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati, e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è altresì prevista la tutela del “genitore solo”.
Requisiti per fruire del Congedo Parentale
La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Si ricorda che l’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 64-ter del D.lgs n. 151/2001 non opera mai per la fruizione del congedo parentale.
Qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva diritto all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
