Tutte le novità sul congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti in vigore dal 13 agosto 2022. Durata, importo, domanda e platea dei beneficiari
Congedo paternità obbligatorio dipendenti 2022: durata, importo e domanda del padre. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in vigore dal 13 agosto 2022 si prefigge l’intento di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Ciò, dicono, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura dei figli tra uomini e donne, e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio 2022 sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del DL n. 105/2022.
Il nuovo articolo 27-bis prevede che:
- Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
- In caso di parto plurimo, gemellare, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
- Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
- Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.
A chi spetta il congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compresi:
- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.
Per gli altri lavoratori dipendenti il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del T.U.
Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
Durata del congedo di paternità e arco temporale di fruizione
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.
PARTO PREMATURO. Il parto prematuro, o fortemente prematuro, comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto. Rimane comunque invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo.
LAVORO CESSATO O SOSPESO. È possibile fruire del congedo di paternità obbligatorio solo nelle giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dall’art. 24 del T.U., l’INPS indennizza le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.
FRAZIONABILITÀ. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.
PARTO GEMELLARE. Nel caso di parto plurimo (o gemellare) al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
MORTE PERINATALE. Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione, o nel caso di decesso del figlio nei primi 28 giorni di vita dello stesso. In questo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio, anche se questa dovesse coincidere con la data del decesso.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA. I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento
Ovviamente il nuovo congedo di paternità obbligatorio spetta anche anche ai genitori adottivi o affidatari.
ADOZIONE NAZIONALE. In caso di adozione nazionale il padre può fruire del congedo solo dopo l’ingresso in famiglia del minore, e comunque entro i cinque mesi successivi.
ADOZIONE INTERNAZIONALE. Nel caso di adozione internazionale il padre lavoratore dipendente può fruire dei giorni di astensione dal lavoro anche prima dell’ingresso in Italia del minore. Durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.
AFFIDAMENTO. In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore il padre può fruire dei giorni di astensione dal lavoro entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.
Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con il congedo di maternità e con il congedo di paternità alternativo
COMPATIBILITÀ. Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con il congedo di maternità della madre. Entrambi i genitori possono dunque fruire dei rispettivi congedi obbligatori anche negli stessi giorni, cioè contemporaneamente.
Il congedo di paternità obbligatorio è inoltre compatibile anche con la fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate. Se i periodi dovessero sovrapporsi prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In questo caso il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.
Indennizzo per congedo di paternità obbligatorio, quanto spetta
L’indennità giornaliera per il congedo di paternità obbligatorio è pari al 100% della retribuzione. Si intende la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall’articolo 23 del T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
- per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
- per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti deve farsi riferimento alle indicazioni contenute negli specifici paragrafi della circolare n. 41/2006;
- per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato devono applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della circolare n. 182/2021;
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
A chi presentare la domanda per il congedo di paternità obbligatorio
COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO. I padri lavoratori dipendenti devono comunicare al datore di lavoro i giorni in cui vogliono fruire del congedo, con un anticipo di almeno cinque giorni. Ove possibile, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che il CCNL non preveda condizioni più favorevoli.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere inviata in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
DOMANDA ALL’INPS. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto a domanda. La domanda può essere presentata in modalità telematica:
- tramite il sito dell’INPS con SPID/CIE/CNS
- tramite patronato/CAF/intermediari
Con la stessa circolare l’INPS rende noto che non sono ancora pronte le procedure telematiche per l’invio delle domande. Per i periodi pregressi le domande potranno essere inviate successivamente, non appena avverrà il rilascio che verrà comunicato con apposito messaggio INPS.