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Congedo straordinario legge 104 ora anche ai conviventi di fatto

da Redazione
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A partire dal 13 Agosto 2022 potranno fruire del congedo straordinario legge 104/92 anche le coppie di fatto. Il congedo straordinario è retribuito al 100% e può essere fruito in particolari casi di invalidità grave per massimo 2 anni nell’arco della vita lavorativa.


Congedo straordinario legge 104 ora anche ai conviventi facenti parte di coppie di fatto. L’articolo 2, comma 1, lettera n), del D.lgs n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, apporta diverse novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità.

Il congedo straordinario prevede la possibilità di fruire di permessi lavorativi retribuiti al 100% da fruire, in modalità continuativa o frazionata, per un massimo di 2 anni nell’arco di tutta la vita lavorativa.


Congedo straordinario legge 104, la precedenza al coniuge e al convivente di fatto

Dal 13 agosto 2022 il convivente di fatto (di cui all’articolo 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76) rientra tra i soggetti aventi diritto al congedo straordinario, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Il congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

>> Permessi legge 104/92: stop al referente unico. Ora i permessi possono essere suddivisi anche tra più lavoratori <<


Quali sono i soggetti che hanno priorità nella richiesta di congedo straordinario

Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / la parte della coppia di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / della parte della coppia di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / la parte della coppia di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / la parte della coppia di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / la parte della coppia di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.


Domanda congedo straordinario da parte del convivente di fatto

Dal 13 agosto 2022 è possibile richiedere i permessi e il congedo straordinario legge 104/92 presentando domanda all’INPS in una delle seguenti modalità:

  • con le proprie credenziali di accesso SPID/CIE/CNS tramite il sito dell’INPS cliccando qui
  • con il PIN TELEFONICO tramite il Contact Center INPS 803 164 (attenzione, questa modalità non vi permetterà di allegare alla domanda la documentazione necessaria, ma potrete sempre inviarla successivamente tramite le modalità indicate dagli operatori)
  • tramite gli enti di Patronato/CAF


Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell’accoglimento della domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere (qui sotto il file da scaricare)
  • documento d’identità con firma leggibile

Si evidenzia altresì che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

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