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Contratto di leasing e inadempimento

da Redazione
contratto di leasing

Per il contratto di leasing La Cassazione 3^ sezione civile con sentenza n. 888 del 17 gennaio 2014 ha in qualche modo ridefinito la funzione del contratto di leasing, con particolare riferimento alle vicende che seguono la risoluzione del contratto medesimo, in esito all’inadempimento dell’utilizzatore del bene nel pagamento dei canoni.

Detta sentenza richiama peraltro i principi di cui alla Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale, recepiti dall’ordinamento italiano con la legge n. 259 del 14 luglio 1993.

Cerchiamo di riassumere brevemente i dati salienti di questa sentenza.

  • In primo luogo, la sentenza attribuisce alla stragrande maggioranza dei contratti di leasing la funzione di trasferimento del diritto di proprietà del bene, per cui i canoni vengono pagati dall’utilizzatore, in parte per l’utilizzo del bene e in parte quale versamento rateale del prezzo di acquisto.
  • Da ciò ne consegue che, in caso di risoluzione dovuta ad inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni, la società di leasing – in conformità a quanto previsto dall’art. 1526 c. c. – è tenuta a restituire i canoni riscossi, salvo il diritto al risarcimento e a un equo compenso per l’uso del bene da parte dell’utilizzatore medesimo.
  • Sempre secondo la sentenza, in caso di risoluzione del contratto, dovuta all’inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni, l’interesse della società di leasing è “quello di ottenere l’integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento per l’acquisto del bene, con gli interessi le spese e gli utili dell’operazione, ma non quello di ottenere la restituzione del bene che normalmente non rientra fra i beni di sua proprietà, né costituisce oggetto della sua attività commerciale ma che è stato scelto e acquistato dall’utilizzatore presso tersi in funzione delle sue personali esigenze e che è stato solo pagato dalla società di leasing, la quale se ne è intestata la proprietà esclusivamente a garanzia della restituzione del finanziamento“.

La funzione di garanzia è quindi costituita dall’intestazione di proprietà del bene in capo alla società di leasing e non comporta automaticamente il diritto alla riconsegna del bene, che invece deve essere valutato in relazione all’economia del contratto, alla gravità dell’inadempimento e alle capacità patrimoniali dell’utilizzatore che potrebbero essere tali da garantire comunque il soddisfacimento del credito da parte della suddetta società.

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