Ultimamente si fa molta confusione tra la domanda di pagamento degli Assegni al nucleo familiare e la domanda per l’Autorizzazione ANF (o ANF43). Vediamo in quali casi vanno presentate entrambe e in quali invece va presentata solo la domanda di pagamento ANF.
Da quando è cambiata la normativa, che prevede l’invio della domanda online per il pagamento degli assegni familiari anche per i lavoratori dipendenti privati, in molti si sono trovati spiazzati dal dover necessariamente utilizzare i servizi telematici dell’INPS. E bisogna pure ammettere che quello dell’INPS non è uno dei siti internet più intuitivi. Per questo motivo si è fatta molta confusione tra domanda per il pagamento degli assegni e domanda per l’autorizzazione a percepire gli assegni. Due cose ben diverse che ora andiamo a chiarire per evitare lunghe attese e presentazione di domande inutili.
I link per presentare le domande
Se già sai quale domanda devi presentare ma non trovi la pagina corretta ti indichiamo quali sono i link diretti per presentare le domande:
- clicca qui se devi presentare domanda di Autorizzazione ANF
- clicca qui se devi presentare soltanto la domanda di Assegni al Nucleo Familiare per Dipendenti di Aziende Attive (ovvero quella che fino all’anno scorso si presentava in modalità cartacea direttamente all’ufficio del personale o al datore di lavoro)
Per sapere se dovete presentare solo la domanda di Assegni al Nucleo Familiare per Dipendenti di Aziende Attive o se il vostro nucleo familiare necessita anche di Autorizzazione ANF rilasciata dall’INPS vi basterà leggere i paragrafi successivi. C’è però un assunto fondamentale da capire: non tutti coloro i quali debbano richiedere gli Assegni al Nucleo Familiare per Dipendenti di Aziende Attive sono tenuti a presentare domanda di Autorizzazione ANF, mentre è vero il contrario, e cioè che tutti coloro i quali debbano richiedere l’Autorizzazione ANF dovranno comunque presentare anche la domanda di Assegni al Nucleo Familiare per Dipendenti di Aziende Attive.
Chi deve richiedere all’INPS l’Autorizzazione ANF
Non tutti sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per percepire gli assegni.
La corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere autorizzata dall’INPS in presenza dei seguenti casi:
- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- per i figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;
- i figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;
- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- genitori soli
- per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato;
- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);
- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).
Non è necessario richiedere l’autorizzazione se la famiglia è composta da genitori coniugati con figli propri riconosciuti da entrambi.
Cosa fare una volta richiesta l’autorizzazione
Chi si trova in una delle condizioni in elenco dovrà, prima di richiedere il pagamento al datore di lavoro, richiedere l’autorizzazione (l’ANF43) all’INPS richiamando il seguente link.
Tale autorizzazione non viene più spedita al lavoratore in forma cartacea proprio perché ormai è l’INPS a valutare anche le domande per il pagamento degli ANF.
Cliccare sulla voce Consultazione domande per verificare se la domanda è Stampata e Accolta, Respinta o ancora in fase di Acquisizione/Variazione. Se la domanda è stata accolta è possibile cliccare sul dettaglio per vedere la data di scadenza. Una volta scaduta la domanda andrà ripresentata fino al compimento del 18° anno dei figli.
Se hai già ottenuto, o comunque richiesto, l’autorizzazione ANF puoi ora passare al secondo step, ovvero quello per la richiesta del pagamento degli ANF che ti spieghiamo nel successivo paragrafo.
L’autorizzazione, come il pagamento degli ANF, può essere richiesta per un periodo retroattivo di massimo 5 anni.
Come richiedere il pagamento degli Assegni al Nucleo Familiare
Se sei un lavoratore privato dipendente da Aprile 2019 sei tenuto a richiedere online il pagamento degli ANF in busta paga. Fino allo scorso anno, ricorderai sicuramente, presentavi la domanda in modalità cartacea direttamente al tuo datore di lavoro. Questa pratica era molto comoda ma si sono verificati molti casi in cui le aziende erogavano gli ANF anche senza l’autorizzazione dell’INPS per i dipendenti appartenenti alle casistiche indicate nel paragrafo precedente. Questo ha prodotto un’infinità di pratiche di indebiti poiché gli assegni in molti casi venivano erogati anche a chi non ne aveva ancora diritto poiché privo di autorizzazione.
La domanda deve essere inviata una volta l’anno, per tutti. Il periodo di copertura va dal 1° Luglio dell’anno corrente fino al 30 Giugno dell’anno successivo. I redditi indicati devono far riferimento all’anno trascorso. La richiesta degli ANF può essere retroattiva per 5 anni, ciò significa che se negli ultimi 5 anni avete dimenticato di richiedere gli ANF e ne avevate diritto siete ancora in tempo per presentarne richiesta.
Puoi cliccare qui per presentare domanda di Assegni al Nucleo Familiare per Dipendenti di Aziende Attive. Nel menù di sinistra cliccate sulla voce Consultazione per controllare lo stato di una domanda già presentata.