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Dis-coll 2018: stabilizzata la disoccupazione per i collaboratori

da Redazione
dis-coll 2018

La Dis-coll 2018 è finalmente stabilizzata anche per gli anni a venire.
Oltre ai collaboratori parasubordinati con contratti  co.co.co. e co.co.pro. il diritto è stato esteso anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

 

La Dis-coll 2018 è finalmente definitiva. Con la Circolare INPS n° 115 del 19/07/2017 l’INPS recepisce l’art. 7 della legge n° 81 del 22/05/2017 in vigore dal 14/06/2017.

Da quest’anno potranno accedere alla prestazione, oltre ai lavoratori parasubordinati con contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che fino ad oggi erano privi di tutele in materia di ammortizzatori sociali.

La normativa generale rimane pressoché invariata, salvo un paio di modifiche che andiamo a descrivere.

 


A CHI SPETTA
REQUISITI DIS-COLL 2018
DURATA
CALCOLO DELL’IMPORTO
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
DECADENZA


A CHI SPETTA

La Dis-coll 2018 spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), ai collaboratori a progetto (co.co.pro.), collaboratori della Pubblica Amministrazione, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (iscritti alla Gestione Separata) per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2017 (scadenza contratto 30/06/2017). Il richiedente deve aver perduto involontariamente la propria occupazione (licenziamento/scadenza contratto/dimissioni per giusta causa/ecc…).

Al momento della domanda, non deve essere pensionato né possessore di partita IVA. Qualora il richiedente dovesse essere in possesso di partita IVA, anche se da questa non ne deriva alcun reddito, dovrà provvedere alla chiusura della stessa prima di presentare la domanda.

 

REQUISITI DIS-COLL 2018

Hanno diritto ad accedere alla prestazione tutti i soggetti aventi diritto che possono soddisfare entrambi i requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda e successiva iscrizione al Centro per l’Impiego, nonché sottoscrizione del Patto di Servizio
  • possesso di almeno tre mesi di contribuzione (in Gestione Separata) nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di cessazione del rapporto stesso

Esempio:
Data fine rapporto di lavoro 28/02/2018
Il periodo in cui ricercare le 3 mensilità contributive utili è compreso tra il 01/01/ 2017 ed il 28/02/2018

Anche la contribuzione figurativa relativa alla maternità è considerata utile al al raggiungimento del requisito delle 3 mensilità.

 

DURATA

La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità di contribuzione (o frazioni di esse) presenti in Gestione Separata nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di cessazione del rapporto stesso.
La durata massima della DIS-COLL non può comunque superare i 6 mesi.

Al fine del calcolo della durata non possono essere presi in considerazione periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedenti indennità di DIS-COLL, mentre possono essere considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità.

 

CALCOLO DELL’IMPORTO

L’importo spettante per il sussidio viene calcolato sulla base del reddito imponibile (media lorda mensile) risultante dai versamenti effettuati (derivanti necessariamente da rapporti di collaborazione) nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e nell’anno precedente.

Nei casi in cui la retribuzione media mensile sia pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% della stessa, a cui va aggiunto  un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195. Tutti gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Al fine del calcolo dell’importo sono considerati anche i periodi coperti da contribuzione per maternità.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2017 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese.

A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione (NASpI, ASDI) per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi, dunque tali periodi non potranno concorrere al raggiungimento del minimo contributivo utile ai fini pensionistici.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere dall’INPS l’erogazione della DIS-COLL 2018 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro, pena la reiezione della domanda.

Il richiedente può presentare la domanda avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • accesso con codice PIN DISPOSITIVO al portale www.inps.it seguendo il percorso: Prestazioni e Servizi – Domande per Prestazioni a Sostegno del reddito – Dis-coll oppure cliccando qui
  • attraverso gli enti di patronato che, lo ricordiamo, presentano la domanda per il lavoratore a titolo gratuito, ma spesso applicano le trattenute sindacali alla fonte dell’indennità mensile (ne abbiamo parlato qui)

Rammentiamo che in caso di errata domanda (se avete presentato domanda di Naspi invece che di DIS-COLL) è possibile presentare una nuova domanda corretta come indicato in questo articolo.

 

NUOVO RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro autonomo

Il percettore di DIS-COLL che intraprende una nuova attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata  è tenuto a comunicare (attraverso il modello DIS-COLL-COM) all’INPS entro 30 giorni  dall’inizio dell’attività il reddito che presume di trarre dall’attività stessa.

I limiti di reddito per anno solare stabiliti sono pari a:

  • 4800 euro per i lavoratori autonomi
  • 8000 euro per i lavoratori parasubordinati

Nel caso in cui il reddito dichiarato sia inferiore o uguale al limite stabilito l’indennità mensile di DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. Nel caso in cui il lavoratore ritenesse di dover modificare tale importo, nel corso del periodo di godimento dell’indennità, dovrà effettuare una dichiarazione “a montante”, cioè dovrà dichiarare un importo comprensivo dell’importo già precedentemente dichiarato.

Esempio:
Periodo di godimento della DIS-COLL dal 01/01/2018 al 30/06/2018
Nuova attività lavorativa autonoma a partire dal 01/02/2018
In data 15/02/2018 comunicazione dell’importo del reddito presunto pari ad euro 1000
Se al 01/04/2018 si ritiene di aver già superato l’importo di 1000 euro si presenterà una nuova dichiarazione indicando un importo complessivo che comprenda i 1000 euro indicati con la dichiarazione precedente.

 

La stessa procedura si applica in caso di avvenuta comunicazione di importo superiore a quello effettivamente percepito. In tal caso sarà possibile procedere con una nuova dichiarazione che vada ad indicare un importo più basso di quello indicato con la precedente dichiarazione.

ATTENZIONE! Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore dovrà restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o impresa individuale.

 

Lavoro dipendente

Nel caso in cui il beneficiario dell’indennità si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, per evitare blocchi o ritardi nell’erogazione, è consigliabile presentare apposita dichiarazione DIS-COLL-COM. In tal caso l’INPS provvederà a sospendere la prestazione per un periodo pari alle giornate lavorate. Al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo. Di norma si continua a ricevere il pagamento ogni mese, decurtato delle giornate lavorate. Il termine della DIS-COLL slitterà, quindi, di un numero di giorni pari a quelli lavorati durante il periodo di godimento dell’indennità.

Nel caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni la prestazione decade. E’ importante ricordare che il termine di un contratto da lavoro dipendente non può dare diritto ad una nuova DIS-COLL, ma solo alla NASPI, quindi è bene valutare con attenzione la convenienza della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.

Se, ad esempio, si ha diritto a 6 mesi di DIS-COLL, negli ultimi 4 anni si possiedono versamenti contributivi nella sola Gestione Separata, e si riceve l’offerta di un rapporto di lavoro subordinato della durata di sole 2 settimane, oltre alla decadenza della DIS-COLL e all’impossibilità di poter presentare una nuova domanda, non c’è neanche la possibilità di accedere alla NASPI in quanto non ne sussistono i requisiti. Di conseguenza si rischia di perdere un sussidio importante per un lavoro di poca rilevanza.

 

Lavoro accessorio (voucher)

L’indennità DIS-COLL 2018 è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000). Entro tale limite non è necessario presentare alcuna dichiarazione.

Se invece i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio siano superiori a 3000 euro il percettore della DIS-COLL è tenuto a presentare, entro 30 giorni, apposita dichiarazione indicando l’importo previsto. In tal caso la DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso derivante dall’attività lavorativa.

 

Lavoro occasionale (ritenuta d’acconto)

Il beneficiario della prestazione DIS-COLL ha la possibilità svolgere prestazioni di lavoro occasionale entro il limite 5.000 euro per anno civile. In tal caso l’indennità è totalmente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e non sussiste l’obbligo di comunicare all’Inps alcun compenso.

 

DECADENZA

La prestazione di DIS-COLL 2018 decade, con decorrenza dal momento in cui si verifica l’evento che ne prevede la decadenza, nei casi di seguito elencati:

  • perdita dello stato di disoccupazione
  • non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego (ne abbiamo parlato qui)
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni
  • inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore provveda a comunicare all’INPS il reddito che presume di trarre dalla predetta attività, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL,
  • possesso di trattamenti pensionistici diretti
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL (circolare n. 138 del 2011)

 

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