Il sussidio di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, cioè con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (co.co.co. e co.co.pro.), denominata appunto DIS-COLL ed introdotta con il Jobs Act articolo 1 comma 2 legge 183/2014, partirà, come la Naspi, in via sperimentale per il 2015 per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.
Requisiti
Per poter accedere al sussidio DIS-COLL sarà necessario soddisfare determinati requisiti:
- Essere iscritti alla Gestione Separata
- Essere effettivamente disoccupati alla data di presentazione della domanda, effettuando l’apposita iscrizione al Centro per l’Impiego
- Essere in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione in gestione separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente (2014) fino al l’evento di cessazione del rapporto di lavoro
- Essere in possesso di almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro (2015)
Calcolo e durata
L’importo spettante per il sussidio viene calcolato sulla base del reddito imponibile (media lorda mensile) risultante dai versamenti effettuati (derivante necessariamente da rapporti di collaborazione) nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e nell’anno precedente.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195 (vedi Calcolo Aspi). L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
La durata dell’indennità non può comunque superare la durata massima di sei mesi.
A differenza delle altre prestazioni di disoccupazione (ASpI, MiniASpI e NASpI) per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi, dunque tali periodo non potranno concorrere al raggiungimento del minimo contributivo utile ai fini pensionistici.
Come calcolare quante settimane di DIS-COLL ci spettano?
Poiché le mensilità in Gestione Separata vengono calcolate in base alla contribuzione versata e non alle settimane effettivamente lavorate, per calcolare la durata della nostra DIS-COLL dobbiamo andare a vedere il nostro estratto contributivo e cliccare sulla voce verde in alto Gestione Separata. Poi cliccare sulla voce in basso Montante parasubordinati e da qui, nella colonna MESI possiamo vedere su quante mensilità calcolare correttamente la nostra DIS-COLL.
Presentazione della domanda e decorrenza
Come per la NASpI, la domanda di DIS-COLL può essere effettuata direttamente all’INPS in modalità telematica facendo l’accesso al sito con codice fiscale e PIN dispositivo (non sai come richiedere il pin dispositivo? clicca qui), oppure presso gli enti Patronati/CAF entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.
La decorrenza partirà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo al termine del rapporto di lavoro.
Pagamento dell’ultimo mese
Per ottenere il pagamento dell’ultima mensilità della DIS-COLL è necessario compilare il modulo DIS-COLL-COM. Abbiamo approfondito in questo articolo
Per tutte le informazioni sulla decadenza e la sospensione della DIS-COLL potete consultare la Circolare INPS.