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Disoccupazione dipendenti settore moda: requisiti, importo e domanda

da Redazione
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La domanda per la disoccupazione dei dipendenti del settore moda dovrà essere presentata direttamente all’INPS da parte del datore di lavoro


Disoccupazione dipendenti settore moda: requisiti, importo e domanda de datore di lavoro. La legge n. 199 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024 e in vigore dal giorno successivo, ha introdotto importanti modifiche al decreto-legge n. 160 del 2024, riguardante il sostegno al reddito per il settore della moda. Questa legge ha ampliato sia i beneficiari che la durata del sostegno, ridefinendo anche la copertura finanziaria. La circolare dell’INPS del 15 gennaio 2025 fornisce istruzioni operative dettagliate in merito a queste modifiche.


A chi spetta e quanto dura la disoccupazione per il settore moda

A partire dal 2024, la disoccupazione del settore moda è rivolta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con una forza lavoro media fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario e, limitatamente ad alcune attività specifiche, in altri settori identificati tramite codici ATECO che riportiamo nel pdf allegato di seguito. Il sussidio consiste in un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, pari a quella prevista per le integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 settimane per l’anno 2024 fino al 31 gennaio 2025.

Spetta solo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento

Per richiedere il sostegno, i datori di lavoro devono presentare domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda di disoccupazione per il settore moda deve essere integrata con una dichiarazione che attesti l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito e il numero di dipendenti nel semestre precedente. I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA attestante i periodi di integrazione salariale già autorizzati.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella circolare n. 99/2024, che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, le parole “Accesso ai nuovi servizi” e selezionando la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”.


Risorse finanziarie e modalità di pagamento

La copertura finanziaria per questa misura è stata fissata a 73,6 milioni di euro per il 2024 e 36,8 milioni di euro per il 2025. Il trattamento di sostegno al reddito viene erogato direttamente ai dipendenti dai datori di lavoro, che successivamente recuperano l’importo tramite conguaglio con i contributi dovuti. In caso di difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

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