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Disoccupazione Naspi dopo CIGD, calcolare durata e importo

da Redazione
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Posso chiedere la disoccupazione Naspi dopo la Cassa integrazione in deroga? Come si calcola l’importo spettante? Come si calcola la durata?


Disoccupazione Naspi dopo CIGD, calcolare l’ampliamento per durata e importo. Sono circa 7 milioni i lavoratori dipendenti che, tra il 2020 e il 2021, hanno fruito della Cassa integrazione in deroga a seguito dell’emergenza COVID-19. Molti lavoratori sono ormai stati licenziati, anche a causa del fallimento o chiusura di centinaia di migliaia di aziende. Numeri spaventosi di una crisi senza precedenti che ha investito il nostro paese negli ultimi due anni. Per molti si sono aperti i paracaduti del Reddito di Cittadinanza e del (magrissimo) Reddito di Emergenza, ma chi non ha i requisiti ed è stato licenziato può sperare solo nel diritto alla disoccupazione Naspi.

In caso di licenziamento dopo mesi di Cassa integrazione in deroga è possibile presentare domanda di Naspi, vediamo come si calcolano durata e importo spettante.

Il riferimento normativo è la Circolare INPS n° 142 del 29 Luglio 2015.


Come calcolare la disoccupazione Naspi dopo CIGD e verificarne il diritto

Sappiamo che due dei requisiti fondamentali per verificare il diritto alla Naspi sono:

  • almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni
  • almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi (questo requisito è stato abolito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° Gennaio 2022)

Sappiamo inoltre che per calcolare della durata della Naspi bisogna dividere per 2 le giornate di lavoro presenti negli ultimi 4 anni. Ma nel caso in cui negli ultimi 4 anni siano presenti periodi di Cassa integrazione in deroga si applica il meccanismo di neutralizzazione. Questo meccanismo ci è utile per calcolare la durata della Naspi dopo la CIGD.

Cos’è il meccanismo di neutralizzazione e come funziona

In presenza di più periodi considerati neutri – cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo – che si susseguono, si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene quindi ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro.

Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari  alla durata dell’evento rinvenuto.

Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri.

I periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed ulteriori ampliamenti del quadriennio; tuttavia non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione. 

Esempio di calcolo Naspi dopo CigD:

Quadriennio dal 15.5.2015 al 15.5.2011, CIG a zero ore per 30 mesi dal 31.5.2011 al 1.12.2008, malattia non integrata dal 20 ottobre al 25 novembre 2008: il requisito contributivo, per effetto dei predetti eventi che determinano l’ampliamento del quadriennio, deve essere ricercato entro l’8.10.2008. Il quadriennio di osservazione sarà pertanto 15.5.2015 – 08.10.2008.

Qualora all’interno di detto quadriennio (15.05.2015 – 08.10.2008) si rinvenga un evento interruttivo del rapporto assicurativo (es. inoccupazione) che non si esaurisca entro detto quadriennio ma risalga, a ritroso, a data precedente estendendosi ad esempio dal 31.12.2008 al 20.09.2008, il suddetto evento non comporta ulteriore ampliamento del quadriennio: la retrodatazione del quadriennio si estenderà sempre fino all’8.10.2008. Il periodo dell’evento interruttivo del rapporto assicurativo non è, infatti, da considerare neutro e non comporta quindi ampliamento del periodo di osservazione (quadriennio) ma è utile alla ricostruzione del quadriennio. In concreto ovviamente, nell’esempio riportato, l’ultima contribuzione utilizzabile ai fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo sarà quella presente fino al 1 gennaio 2009.


Neutralizzazione dei periodi di CIG in deroga per verificare il diritto alla disoccupazione

Ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del requisito contributivo (minimo 13 settimane) nonché del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, si osserva che, anche i periodi di  CIG in deroga con sospensione dell’attività a zero ore – vista l’analogia di detta prestazione previdenziale di sostegno al reddito con la CIG ordinaria e straordinaria – sono da considerarsi neutri. Ciò determinerà l’ampliamento del periodo di osservazione sia per la ricerca delle 13 settimane sia per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.
Insomma, se avete sempre lavorato full time e avete avuto periodi di Cassa integrazione negli ultimi 4 anni, molto probabilmente avrete diritto a due anni di Naspi.


Calcolo importo Naspi dopo CigD

Una volta individuati i periodi utili al calcolo della durata della Naspi, il calcolo dell’importo spettante sarà basato sulla media lorda mensile dei periodi individuati nel quadriennio di riferimento.

L’importo della Naspi è dunque pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), l’importo spettante di Naspi è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2021 a 1.335,40 euro).

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