Finalmente rilasciata dall’INPS la procedura telematica per l’invio delle domande bonus genitori con figli disabili entrata in vigore a partire dal 2021. Disponibile anche la richiesta per gli arretrati del 2021 ma solo in presenza di isee valido
Domanda bonus genitori con figli disabili o con handicap. La legge di Bilancio 2021 articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità. C’è da dire che l’importo del bonus è veramente basso, parliamo di 150 euro a figlio al mese fino ad un massimo di 500 euro al mese per 3 figli o più (tutti con disabilità). I requisiti inoltre sono abbastanza limitanti, basti pensare al limite di ISEE che è stato fissato a 3000 euro. Un genitore con casa di proprietà e uno stipendio base part-time li supererebbe di gran lunga. Tuttavia per chi è in gravi difficoltà economiche potrebbero sicuramente essere d’aiuto.
Di seguito il nostro vademecum per inviare la domanda online.
A chi spetta il bonus genitori con figli disabili
Il contributo in questione spetta ai genitori, disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, ovvero con la presenza di un solo genitore. Il requisito della monoparentalità si ritiene dunque soddisfatto in caso di:
- genitore vedovo/a
- genitore single
- genitore separato/divorziato (con altro genitore residente altrove)
- genitore single adottivo
Si precisa che per:
- “nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con invalidità a carico;
- “genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
- “genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
Requisito disabilità dei figli
Per avere diritto al bonus, i figli a carico devono essere in possesso di una invalidità riconosciuta dall’INPS in misura non inferiore al 60%.
Limiti reddituali ISEE
La domanda può essere presentata dal genitore che, al momento della presentazione, risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente in Italia;
- disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;
- essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
- fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una invalidità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Bonus genitori con figli invalidi, quanto spetta
Al genitore avente diritto spetta un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’importo spettante per un figlio disabile è di 150 euro al mese, per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:
- 300 euro al mese nel caso di due figli;
- 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.
In caso di risorse insufficienti sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.
Come presentare la domanda del bonus genitori con figli disabili
La domanda del bonus genitori con figli invalidi deve essere presentata telematicamente dal 1° Febbraio al 31 Marzo degli anni 2022 e 2023 in una delle seguenti modalità:
- in autonomia tramite il sito dell’INPS cliccando qui se in possesso delle credenziali di accesso SPID/CNS/CIE
- tramite i servizi di patronato/CAF

Contestualmente alla compilazione della domanda per l’anno in corso è possibile presentare la domanda anche per l’arretrato relativo al 2021, per chi ne avesse già maturato i requisiti. Attenzione però, poiché è richiesto il requisito dell’ISEE, per ottenere il pagamento relativo all’anno 2021 è necessario che per lo stesso anno sia stato inviato un ISEE valido.

Nella domanda è necessario indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
È possibile effettuare la scelta per il pagamento scegliendo tra le seguenti modalità alternative di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).
Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Decadenza
La decadenza dal beneficio avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti e in questi ulteriori casi:
- decesso del figlio;
- decesso del richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi.
È fatto obbligo al genitore di comunicare tempestivamente all’INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Revoca
Nel caso in cui in esito a delle verifiche emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legge.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.
Sospensione per ricovero del figlio
Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
