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Domanda Bonus Nido 2023, come presentarla online

da Redazione
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Anche per il 2023 sono stati stanziati i fondi per il Bonus Nido, la procedura per la domanda online


Bonus Nido 2023, come presentare la domanda online. La procedura per la presentazione della domanda di Bonus Nido sarà la stessa di sempre, soltanto che al momento non è ancora possibile presentarla in quanto siamo ancora in attesa del rilascio della nuova procedura da parte dell’INPS. Lo scorso anno hanno rilasciato la procedura il 25 Febbraio 2022. Il bonus è destinato alle famiglie per figli fino a 3 anni che frequentano l’asilo nido.

L’importo spettante è determinato dagli scaglioni di ISEE, per questo sarà necessario presentare la nuova DSU 2023 per ottenere l’importo corretto. In caso di mancanza di modello ISEE verrà assegnato l’importo più basso.

>> Nuovi importi e scaglioni ISEE Bonus Nido 2023 <<


Domanda per il Bonus Nido 2023

La domanda di Bonus Nido 2023 può essere inoltrata:

  • tramite patronato/caf
  • tramite il sito INPS con le credenziali SPID/CNS/CIE

>> Cliccare qui per presentare la domanda online <<

All’interno della domanda per il Bonus Nido 2023 andranno indicate le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra Gennaio e Dicembre 2023.

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È possibile fare richiesta per iscrizioni presso asili nido privati autorizzati, cioè strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).

>> Bonus Nido stato domanda protocollata <<


Mensilità da richiedere nel Bonus Nido 2023

All’interno della domanda consigliamo di mettere la spunta tutte le mensilità dell’anno (tranne una, solitamente si esclude agosto), anche se non siete sicuri che vostro figlio andrà al nido anche da settembre. Questo poiché durante l’anno potrebbero esaurire i fondi per il Bonus Nido come è successo nel 2022 e a Settembre potreste trovarvi senza copertura economica. Se invece le mensilità vengono richieste già tutte nella prima domanda non c’è rischio di perderle. Nel caso in cui vostro figlio non dovesse frequentare una o più delle mensilità richieste basterà non allegare le fatture alla procedura e queste non verranno pagate.


Documentazione da allegare

La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

IMPORTANTE: le fatture/ricevute di pagamento devono essere intestate al genitore che presenta la domanda, in caso contrario le rette non verranno liquidate.

I documenti da allegare alla domanda dovranno essere completi di:

⦁ la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido
⦁ il CF del minore
⦁ mese di riferimento
⦁ gli estremi del pagamento
⦁ il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta
⦁ autorizzazione dell’asilo nido, se privato

Nel caso in cui non fossero presenti tutti i dettagli sopraindicati la documentazione verrà contestata e la mensilità non sarà pagata.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.


Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Optando per questa scelta il richiedente dovrà allegare, al momento della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”.
Si considera cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale causare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido.

L’attestazione rilasciata dal pediatra deve:

⦁ contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);
⦁ attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.


Decadenza della prestazione

Il richiedente deve dichiarare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a ciò che è stato dichiarato al momento della compilazione della domanda.
L’erogazione dell’assegno sarà ovviamente interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’interruzione avrà luogo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.


Pagamento del Bonus Nido 2023

Il Bonus Asilo Nido viene erogato direttamente dall’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire).

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