Secondo quanto previsto dall’Art. 5 DEL decreto legge 08 settembre 2020, in caso di quarantena scolastica del figlio convivente, il genitore lavoratore dipendente ha diritto al congedo parentale COVID-19 da fruire per tutto o in parte il periodo di confinamento.
Congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. Esattamente come a Marzo 2020 sarà possibile, per i lavoratori dipendenti del settore privato, presentare domanda all’INPS di congedo parentale COVID-19. L’INPS recepisce il decreto legge con la Circolare Numero 116 del 02/10/2020.
Congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente
In caso di quarantena scolastica del figlio minore di 14 anni, il genitore convivente potrà fare richiesta di congedo parentale COVID-19 solo qualora non possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
La domanda per il congedo parentale COVID-19 potrà essere presentata da entrambi i genitori, solo a patto che gli stessi fruiscano del congedo alternativamente, ovvero non possono richiedere gli stessi giorni di congedo.
Il congedo COVID-19 non spetta se l’altro genitore non lavora, oppure se già svolge l’attività lavorativa da casa e può essere presentata per periodi dal 09 Settembre al 31 Dicembre 2020, salvo proroghe. Già si vocifera, infatti, la possibilità che venga esteso lo Stato di Emergenza fino al 31 Gennaio 2021.
Congedo parentale COVID-19, a chi spetta e quanto spetta
Il congedo parentale COVID-19 spetta ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico. Sono esclusi dalla misura di sostegno lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio non spetta se l’altro genitore non lavora, oppure se già svolge l’attività lavorativa da casa, ed è retribuito per un importo pari al 50% dello stipendio.
I periodi di congedo parentale COVID-19 sono coperti da contribuzione figurativa.
I congedi COVID-19 sono compatibili con:
a) Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
b) Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Aspettativa non retribuita
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
e) Soggetti “fragili”
La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
g) Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Presentazione della domanda
I dipendenti del settore privato potranno presentare domanda per il congedo parentale COVID-19 in una delle seguenti modalità:
- attraverso il sito dell’INPS facendo l’accesso con PIN, SPID, CNS
- attraverso patronati o CAF abilitati
I dipendenti del settore pubblico dovranno presentare domanda presso la propria Amministrazione.