Il padre ha diritto ai permessi per allattamento nel primo anno di vita del bambino, anche se la madre è disoccupata, casalinga, inoccupata, dipendente o autonoma. La domanda va presentata all’INPS con il modello SR90 e al datore di lavoro
Domanda riposi allattamento padre se la madre è disoccupata o casalinga. Il diritto prevede la possibilità di fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuite al 100% se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l’orario è inferiore a 6 ore il permesso di cui fruire è pari ad 1 ora al giorno.
Il pagamento è effettuato a conguaglio da parte del datore di lavoro, sarà quindi presente in busta paga con specifica voce relativa ai riposi per maternità/paternità. Per i riposi fruiti è garantito anche il versamento contributivo.
Riposi allattamento padre
I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore dipendente: (circ. 182/93)
- quando il figlio è affidato solo al padre
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (anche nel caso di lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell’astensione facoltativa perché appartenente a categorie non aventi diritto ad esempio domestici e lavoratori a domicilio)
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’INPS o da un ente previdenziale) circ. 95bis/2006
- nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa ad accudire il bambino (circ. 118/2009)
- in caso di morte o di grave infermità della madre indipendentemente dalla sia condizione di lavoratrice o meno (circ. 48/87, circ. 109/2000, circ 8/2003, circ 95bis/2006)
I permessi non spettano al padre
- quando la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa
- nei casi in cui la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale circ.8/2003 punto 2)
- quando la madre lavoratrice autonoma fruisce dell’indennità per congedo di maternità
Riposi per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo
In caso di parto gemellare o plurimo il padre:
- ha diritto alle sole ore aggiuntive
- può fruire delle ore aggiuntive anche durante l’astensione obbligatoria della madre e anche nell’ipotesi di madre casalinga (circ. 112/2009, circ. 118/2009)
- ha diritto ai riposi nel caso di grave infermità della madre anche se non lavoratrice
- ha diritto al raddoppio delle ore nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall’INPS o da un altro ente previdenziale) e anche nell’ipotesi di madre casalinga, le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i 3 mesi successivi al parto.
Anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto (maternità obbligatoria).
Secondo il comma 3 (dell’art. 3), modificativo dell’art. 10 della legge 1204/71, i periodi di risposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
Al di fuori della ipotesi di cui al capoverso precedente e tenendo conto di quanto previsto al punto 2.1, lett. b) -nel presupposto, cioè, che uno dei due genitori non si avvalga dei riposi doppi- ciascun genitore ha diritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio , vale a dire di 4 ore o di 2 a seconda che l’orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia inferiore a 6 ore.
Le ore fruibili sono identificate secondo l’orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.
Esempio di ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo:

Domanda riposi allattamento padre
La domanda per i riposi allattamento del papà deve essere presentata all’INPS tramite il modello cartaceo SR90.
Copia del modello va consegnata anche al datore di lavoro.
Nel caso di figli affidati al solo padre la domanda deve essere corredata di
- certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata e dalla certificazione
- oppure dichiarazione sostitutiva di morte della madre, o certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre, o provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel caso di parto plurimo, In alternativa alla madre lavoratrice dipendente, la domanda deve essere corredata
- dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata,
- da una dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle di ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro.
In tutti i casi entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive.