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Esonero contributivo 2024, incentivo assunzioni fino a 8000 euro per dipendenti in ADI o SFL

da Redazione
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Esonero contributivo per chi assume dipendenti beneficiari di Assegno di Inclusione ADI e Supporto Formazione SFL, incentivo assunzioni fino a 8000 euro annui per massimo 24 mesi Circolare INPS numero 111 del 29-12-2023.


Esonero contributivo 2024, incentivo assunzioni fino a 8000 euro per dipendenti in ADI o SFL. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l’Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Con lo scopo di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il decreto ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.

Fonte INPS Circolare numero 111 del 29-12-2023


Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL

In particolare, l’articolo 10, comma 1, ha previsto che:

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche […].
L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 del citato articolo 10 prevede, inoltre, che:

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

L’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.

L’esonero volto alle assunzioni dei beneficiari del SFL o dell‘ADI, è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.


Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo 2024

L’esonero contributivo per l’assunzione di soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.


Contributi collegati all’esonero per Agenzie del lavoro, Patronati, Enti Bilaterali e Associazioni di Categoria

Non solo aiuti ai cittadini e alle imprese, la normativa legata all’ADI prevede anche contributi per tutti gli operatori del settore e le figure che lavorano nell’ambito della formazione e del supporto per la ricerca del lavoro.

Alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10.

Agli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, ove autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari:

  • al 60 % dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 dell’articolo 10, del decreto-legge n. 48/2023;
  • all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui sopra assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Il contributo in commento non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b), della legge n. 68/1999.

L’esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999.

L’esonero non si applica per le assunzioni effettuate dalla pubblica Amministrazione.


Rapporti di lavoro esonerabili

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
  • contratto di apprendistato,
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
  • trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato

di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro.
Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.

L’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori già beneficiari di SFL e ADI, non basta quindi aver inviato la domanda. Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

L’agevolazione contributiva spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione. Pertanto, le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione, laddove l’assunzione sia effettuata da un diverso datore di lavoro.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’incentivo assunzione non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, cioè a chiamata.

Si precisa, infine, che tra le condizioni legittimanti la fruizione dell’agevolazione, l’articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, espressamente prevede il rispetto delle disposizioni e dei limiti introdotti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti di importanza minore; ciò in considerazione della circostanza che per gli aiuti di Stato ciò che rileva è che il datore di lavoro beneficiario della misura possa essere considerato, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, un soggetto che eserciti un’attività economica.


Quanto dura l’esonero contributivo e in che misura viene applicato

L’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoronel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale mensile è quindi pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Clicca qui per gli approfondimenti su misura e durata dell’esonero


Quanto ci costa l’esonero contributivo

Risorse stanziate per la copertura dell’incentivo assunzione di beneficiari di Supporto Formazione e Lavoro:

  • 100,7 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 104,2 milioni di euro per l’anno 2025; 
  • 44,6 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 45,1 milioni di euro per l’anno 2027; 
  • 45,5 milioni di euro per l’anno 2028;
  • 46 milioni di euro per l’anno 2029;
  • 46,4 milioni di euro per l’anno 2030;
  • 46,9 milioni di euro per l’anno 2031;
  • 47,4 milioni di euro per l’anno 2032;
  • 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

Risorse stanziate per la copertura dell’esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di Assegno di Inclusione:

  • 78,3 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 140,8 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 143,6 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 145 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 146,5 milioni di euro per l’anno 2028;
  • 147,9 milioni di euro per l’anno 2029;
  • 149,4 milioni di euro per l’anno 2030;
  • 150,9 milioni di euro per l’anno 2031;
  • 152,5 milioni di euro per l’anno 2032;
  • 154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

Le agevolazioni spettano nei limiti dei fondi stanziati.


Condizioni generali per l’accesso all’esonero contributivo 2024

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione incentivo assunzione in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Restituzione dell’incentivo assunzione fruito da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo assunzione maggiorato delle predette sanzioni civili, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione:

  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
  • recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
  • dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Inoltre, si precisa che, nelle ipotesi in cui il predetto incentivo è attribuito anche alle agenzie per il lavoro o agli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023, l’insorgenza, per i motivi di legge sopra richiamati, dell’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito da parte del datore di lavoro non ha effetti in relazione al contributo agli stessi riconoscibile per la mera attività di mediazione.


Portale delle agevolazioni

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni – la domanda di ammissione all’agevolazione.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Ulteriori approfondimenti nella Circolare numero 111 del 29-12-2023.

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