L’espatrio durante la NASPI è possibile, ma i provvedimenti dell’INPS variano in base a diversi parametri. Motivazione del viaggio, Paese in cui ci si reca, durata del viaggio, etc. Vediamo in quali di questi casi si può vivere all’estero continuando a percepire la prestazione.
Espatrio durante la NASPI: cosa succede se vado all’estero? Con la Circolare n. 142 del 29/07/2015 l’INPS fornisce delucidazioni in merito ai singoli casi:
1. Espatrio durante la NASpI in un Paese che applica la normativa comunitaria, o in un Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, esportando la prestazione (artt. 7, 63 e 64 del Regolamento (UE) n. 883/2004).
Se la persona disoccupata titolare di NASpI (in applicazione dell’articolo 64 del regolamento CE n. 883/2004) chiede di esportare la prestazione perché si reca in cerca di lavoro in uno Stato che applica la normativa comunitaria, è tenuta ad iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Centro per l’impiego in Italia. Qualora trovi lavoro in detto Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI.
2. Espatrio durante la NASpI avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, o in Paese non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione.
In tale ipotesi l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi: in questo caso, nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego. Al termine del contratto di lavoro all’estero il lavoratore potrà continuare a percepire la NASPI precedentemente sospesa, anche se si trova ancora all’estero, ma prima occorrerà verificare che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e che non abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato. In tale ipotesi l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.
3. Espatrio durante la NASpI in un Paese non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.
In tale ipotesi se la persona ha già un contratto di lavoro nel Paese estero, l’indennità viene sospesa per massimo sei mesi, dopodiché decade.
4. Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria.
In tale caso, essendo il rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa Italiana si applicano sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione, come nel caso di percettore di NASpI che si rioccupa in Italia.
5. Qualora invece la persona si rechi nell’altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto già previsto con messaggio n.367/8.1.2009, ovvero:
- Nel caso in cui il lavoratore soggiorni per brevi periodi all’estero, nei casi previsti dal msg. n. 931/2003, ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare o da altri motivi familiari (ad esempio lutto, matrimonio), si precisa che le relative giornate sono da considerarsi indennizzabili purché lo stesso produca idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).
- Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all’estero per turismo, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.
- Nel caso in cui il lavoratore espatri in via definitiva per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all’estero – le corrispondenti giornate sono da considerarsi non indennizzabili.
Il concetto di espatrio si caratterizza per la lunga durata della permanenza all’estero. Il soggiorno invece ha un durata di tempo limitata, non preventivamente quantificabile ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria.
In ogni caso il percettore di NASPI dovrà compilare il modello NASPI-COM dichiarando data e motivo dell’espatrio.