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Tutela mediante il Fondo di Garanzia INPS, strumento introdotto dalla legge 297/82, definito dall’articolo 2, che interviene nei casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, all’accertamento dello stato di morosità.
L’azienda fallisce o il datore di lavoro è insolvente. In tal caso è possibile che il lavoratore recuperi il TFR o altri crediti, ad esempio le ultime tre mensilità.
Varie le fattispecie previste:
- procedura concorsuale;
- fallimento;
- concordato preventivo;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria.
Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.
I beneficiari di tale rimborso INPS sono:
- dipendenti;
- apprendisti;
- dirigenti di aziende industriali;
- soci di cooperative di lavoro.
In caso di decesso del lavoratore gli aventi diritto a chiederne il rimborso sono:
- coniuge,
- figli,
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo a carico del lavoratore.
Requisiti giuridici per accedere al Fondo di garanzia
- cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
- licenziamento
- scadenza del contratto determinato
- accertamento preventivo dell’esistenza del credito dovuto e non corrisposto (es.: ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che il lavoratore ottiene depositando presso la Cancelleria del Tribunale la domanda di ammissione al passivo).
E in caso di assenza di fallimento del datore di lavoro?
Secondo l’art. 2, comma 5, legge n. 287/92, l’intervento del Fondo di garanzia è comunque previsto. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 7585 del 1 aprile 2011.
Il recupero delle ultime tre mensilità
Si configura tale fattispecie quando:
- vi è cessazione del rapporto di lavoro prima di una procedura concorsuale: il Fondo liquida le mensilità degli ultimi 3 mesi purché rientrino nei 12 precedenti la domanda di procedura;
- si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo l’apertura della procedura: il Fondo liquida gli ultimi tre mesi solo se rientrano nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio per la procedura di concordato preventivo o di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa per l’amministrazione straordinaria.
Le domande da presentare, la documentazione da allegare, i termini di scadenza e prescrizione nel prossimo articolo.