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Il modello SR163 non serve più, abolito insieme ai modelli AP03, AP04, e SR185

da Redazione
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Con la Circolare numero 48 del 23/03/2020 l’INPS ha abolito l’utilizzo dei modelli AP03, AP04, SR163 e SR185. La decisione è stata presa dall’INPS per contrastare la diffusione del COVID-19 e quindi limitare gli spostamenti degli utenti.


Il modello SR163 non serve più, abolito insieme ai modelli AP03, AP04, e SR185. Almeno una buona notizia arriva dall’INPS. Quella di non dover più produrre ulteriori documenti da allegare ad ogni domanda da presentare all’INPS.

In particolare il modello SR163 veniva richiesto in allegato ad ogni domanda a sostegno del reddito, anche se in ogni domanda era presente voce “non è necessario allegare il modello SR163 se questo è già stato fornito in allegato ad altre domande già presentate“. Il modello serviva a certificare il proprio IBAN quindi oltre ad essere stampato e compilato, prima della consegna all’INPS doveva essere timbrato dalla Banca o dalla Posta presso il quale si aveva il conto corrente su cui doveva essere accreditata la prestazione richiesta all’INPS.

Un vero e proprio incubo, anche per i percettori di Naspi che, oltre ad averlo consegnato al patronato, o allegato alla domanda, erano spesso costretti a tornare presso gli sportelli della sede INPS per riconsegnare il modello che probabilmente era andato smarrito.

I modelli AP03 e AP04 erano legati alle prestazioni pensionistiche e dovevano essere consegnati all’INPS anche in caso di richiesta di cambio del conto corrente per certificare l’IBAN di accredito del conto corrente, rispettivamente bancario e postale.


Modelli aboliti, problema risolto

Il modello SR163 non serve più. La decisione dell’abolizione dei modelli per la certificazione del codice IBAN è stata presa dall’INPS per contrastare la diffusione del COVID-19 e quindi limitare gli spostamenti degli utenti. Questo è stato possibile grazie allo sviluppo di un nuovo sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito incaricati dei servizi di pagamento. Un Data Base Condiviso con Poste Italiane e Istituti di Credito verrà utilizzato per gli accertamenti IBAN riferiti alla liquidazione delle prestazioni, pensionistiche e non, erogate dall’INPS.

A partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’INPS mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.

Non è specificato se, per le domande presentate prima del 10 Aprile, comprese le indennità COVID-19 da 600 euro, sarà o meno necessaria la presentazione del modello SR163 o meno, ma si suppone di no.

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