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Indennità 600 euro Aprile: ecco chi riceverà il secondo pagamento

da Redazione
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Con la Circolare 66 del 29/05/2020 l’INPS recepisce quanto previsto dal Decreto Rilancio. Chiarimenti anche su chi riceverà il secondo pagamento in automatico e chi invece deve presentare la domanda del bonus 600 euro entro l’8 Giugno


Indennità 600 euro Aprile: ecco chi riceverà il secondo pagamento. In realtà la seconda trance dell’indennità COVID-19 di 600 euro è stata già liquidata alla maggior parte degli aventi diritto. Sono tantissimi i lavoratori che devono ancora percepirla, come sono ancora molti i lavoratori che devono percepire ancora il primo pagamento. Ma l’INPS assicura che le domande respinte di coloro i quali hanno invece diritto all’indennità a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio.


Proroga dell’indennità COVID-19 600 euro Aprile

Il secondo pagamento per l’indennità COVID-19 di 600 euro relativo al mese di Aprile spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • agricoli
  • lavoratori dello spettacolo

I lavoratori che hanno già ricevuto il primo pagamento, relativo al mese di Marzo, non devono presentare una nuova domanda. Il secondo pagamento, se non è già stato ricevuto, verrà disposto in automatico dall’INPS nei prossimi giorni.


Indennità 600 euro Aprile a Maggio: lavoratori dello spettacolo

Un discorso a parte per i lavoratori dello spettacolo, che sono suddivisi in due categorie:

  • chi ha già percepito il bonus 600 euro di Marzo in base alla normativa del Decreto Marzo
  • chi non ha percepito il bonus 600 euro poiché non rientrava tra gli aventi diritto con il Decreto Marzo ma è stato poi “riammesso” con la normativa del Decreto Rilancio


Chi ha già percepito il mese di Marzo

I lavoratori dello spettacolo che hanno già percepito il pagamento dell’indennità COVID-19 per il mese di Marzo non devono presentare una nuova domanda per ottenere l’indennità di Aprile, ma dovranno comunque soddisfare i requisiti di cui al comma 11 del citato articolo 84, ovvero:

  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 Maggio 2020, di entrata in vigore del citato D.L. n. 34 del 2020
  • non devono essere, alla medesima data, titolari di un rapporto di lavoro dipendente.


Chi non ha percepito il mese di Marzo

I lavoratori dello spettacolo che non hanno percepito l’indennità COVID-19 di 600 euro del mese di Marzo non hanno diritto al bonus per il mese di Marzo ma hanno diritto comunque a due mensilità per i mesi di Aprile e Maggio. Questi lavoratori devono presentare una nuova domanda, ma dovranno comunque soddisfare i seguenti requisiti:

  • avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro
  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 Maggio 2020, di entrata in vigore del citato D.L. n. 34 del 2020
  • non devono essere, alla medesima data, titolari di un rapporto di lavoro dipendente.


Titolari di Assegno ordinario di invalidità

Poiché il Decreto Rilancio prevede la possibilità di fruire dell’indennità COVID-19 di 600 euro anche per chi è titolare di Assegno ordinario di invalidità:

  • se il lavoratore ha presentato domanda per il mese di Marzo ed è stata respinta per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda verrà riesaminata d’ufficio da parte dell’INPS
  • se il lavoratore non ha presentato domanda per il mese di Marzo per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda deve essere presentata entro e non oltre l’8 Giugno 2020

In caso di accoglimento sarà erogato il pagamento per i due mesi di Marzo e Aprile 2020.


Bonus 600 euro Aprile: titolari di pensione di Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Rilancio prevede anche la possibilità di fruire dell’indennità COVID-19 di 600 euro anche per chi è titolare di Reddito di Cittadinanza, a patto che l’importo del Reddito di Cittadinanza sia inferiore a 600 euro (500 euro per gli agricoli). Per tale motivo:

  • se il lavoratore ha presentato domanda per il mese di Marzo ed è stata respinta per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda verrà riesaminata d’ufficio da parte dell’INPS
  • se il lavoratore non ha presentato domanda per il mese di Marzo per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda deve essere presentata entro e non oltre l’8 Giugno 2020

In caso di accoglimento il pagamento non verrà disposto sul conto corrente del richiedente ma verrà integrato il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità. L’indennità spetta comunque per il solo mese di Aprile 2020.

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