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Indennità 600 euro e Assegno ordinario di invalidità

da Redazione
Indennità 600 euro e Assegno ordinario di invalidità covid-19

Ora bonus 600 euro e Assegno ordinario di invalidità sono cumulabili e compatibili. Corsa contro il tempo per presentare le domande online. Chi non ha presentato la domanda, convinto di non avere diritto, ha tempo fino all’8 Giugno.


Indennità 600 euro e Assegno ordinario di invalidità, domande entro l’8 giugno. Poiché il Decreto Rilancio prevede la possibilità di fruire dell’indennità COVID-19 di 600 euro anche per chi è titolare di Assegno ordinario di invalidità:

  • se il lavoratore ha presentato domanda per il mese di Marzo ed è stata respinta per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda verrà riesaminata d’ufficio da parte dell’INPS
  • se il lavoratore non ha presentato domanda per il mese di Marzo per incumulabilità delle due prestazioni, la domanda deve essere presentata entro e non oltre l’8 Giugno 2020

In caso di accoglimento sarà erogato il pagamento per i due mesi di Marzo e Aprile 2020.


Come presentare la domanda

Per accedere alla domanda di Indennità 600 euro potete seguire il percorso www.inps.it – Prestazioni a Sostegno del Reddito – Indennità COVID-19 oppure cliccare direttamente su questo link.

E’ possibile fare l’accesso al sito INPS con:

  • prima parte del PIN (anche se non dispositivo)
  • SPID
  • CNS
  • CIE

Se si è in possesso anche della sola prima parte del PIN è possibile presentare la domanda telefonicamente contattando il numero verde 803 164. Un operatore INPS compilerà per voi la domanda di indennità 600 euro.

Se non si è in possesso di nessuna delle credenziali di cui sopra è possibile inoltrare la domanda tramite Enti di Patronato o CAF.


A chi spetta il bonus di 600 euro

Per il solo mese di Marzo 2020 le categorie di lavoratori che potranno chiedere l’Indennità COVID-19 sono:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
  • autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani/commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • lavoratori dipendenti stagionali
  • dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
  • lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo EX-ENPALS, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione
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