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Indennità di discontinuità 2023 e 2024 per i lavoratori dello spettacolo

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da Redazione
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I lavoratori del settore spettacolo (gestione ex-enpals) oggi possono contare su un sussidio aggiuntivo. Oltre la Naspi e l’ALAS possono anche accedere all’Indennità di Discontinuità che è già in vigore. Si può già presentare la domanda per il 2023 entro il 15 dicembre.


Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo domanda e requisiti 2023 e 2024. Con il Messaggio numero 4332 del 04-12-2023 l’INPS illustra le prima linee guida sulla nuova Indennità di discontinuità.

Con il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 si introduce un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Si tratta di sostegno economico che tiene conto della specificità delle prestazioni di lavoro svolte in questo settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità decorre dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia il decreto prevede la possibilità, per i lavoratori dello spettacolo che possano soddisfare i requisiti, di presentare la domanda riferita anche all’anno di competenza 2022 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023.

L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda (2022), detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto:

La misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

Il lavoratore, per l’anno 2023, può presentare la domanda all’Inps, esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre  sino al 15 dicembre 2023:

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Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.


A chi spetta l’indennità di discontinuità

L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo specificati come segue:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


Requisiti

L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori dello spettacolo che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • residenza in Italia da almeno un anno;
  • reddito non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e NASpI del medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
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