Home Disoccupazione Patto di Servizio obbligatorio per ASpI NASpI ASDI e DIS-COLL

Patto di Servizio obbligatorio per ASpI NASpI ASDI e DIS-COLL

da Redazione
patto di servizio obbligatorio naspi asdi dis-coll centro per l'impiego cpi

Il Patto di Servizio Personalizzato è diventato obbligatorio, almeno per chi vuole continuare a percepire i sostegni al reddito. Staremo a vedere se le disposizioni del Governo in materia di politica attiva per la ricerca dell’impiego riusciranno, oltre a peggiorare la condizione burocratica dei centri di collocamento, anche ad essere così efficienti da risolvere, almeno in parte, la piaga della disoccupazione.
Ma vediamo nello specifico che cos’è e che cosa rischiano i percettori di ASpI, NASpI, ASDI e DIS-COLL qualora dovessero esimersi dall’accordo con il Centro per l’Impiego.

 

Cos’è il Patto di Servizio

Il Patto di Servizio personalizzato è una stipula con il proprio Centro per l’Impiego al fine di agevolare la ricerca di una nuova occupazione. Questo prevede l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione per i quali si è chiamati a partecipare, e l’accettazione di proposte di lavoro congrue. 

 

NASpI, ASpI, DIS-COLL e Patto di Servizio – Decurtazioni e decadenza

Firmare il Patto di Servizio presso il proprio CPI è obbligatorio per i percettori di ASpI, NASpI, ASDI e Dis-Coll che vogliono mantenere la prestazione economica. Il beneficiario delle suddette prestazioni, che risulti ancora disoccupato, è tenuto, a tal fine, a contattare il CPI entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. La sottoscrizione del Patto di Servizio prevede:

  • Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • Accettazione di congrue offerte di lavoro come definite dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 che vi riportiamo di seguito:

*Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 

 

Ma cosa succede nel caso in cui, in assenza di giustificato motivo, il percettore dovesse venir meno all’impegno preso con il CPI? E quali sono i motivi per i quali l’assenza è giustificata?


1. In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dalla prestazione. 

 

2. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione (nel caso dell’ASDI si mantiene integro l’importo aggiuntivo per i familiari a carico);
  • la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione (nel caso dell’ASDI si mantiene integro l’importo aggiuntivo per i familiari a carico);
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

3. In caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione (nel caso dell’ASDI si mantiene integro l’importo aggiuntivo per i familiari a carico);
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
(Difficile dall’esterno capire quale sia effettivamente la differenza tra il punto 2. e il punto 3. …)

4. In caso mancata presentazione alle convocazioni, ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione (nel caso dell’ASDI si mantiene integro l’importo aggiuntivo per i familiari a carico);
  • la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione (nel caso dell’ASDI si mantiene integro l’importo aggiuntivo per i familiari a carico);
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

Giustificazioni alle assenze

Per ciò che concerne i “giustificati motivi” di assenza facciamo riferimento al sito Agenziadellavoro.tn.it, considerato che al momento l’INPS non ha ancora rilasciato informazioni in merito:

Sospensioni
La frequenza del corso può essere sospesa in caso di:

  • assistenza a coniuge, parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi, durante il ricovero ospedaliero o per l’assistenza domiciliare post-ospedaliera (previa presentazione di certificati medici da cui risulti: il bisogno di assistenza dei familiari, il nome della persona che presta l’assistenza ed il periodo in cui si è svolta o si svolgerà l’assistenza);
  • assistenza al coniuge, di un parente entro il grado sopra indicato o convivente, indipendentemente da un ricovero ospedaliero (previa presentazione di certificati medici da cui risulti: il bisogno di assistenza dei familiari, il nome della persona che presta l’assistenza ed il periodo in cui si è svolta o si svolgerà l’assistenza);
  • astensione obbligatoria e congedo parentale entro l’anno di vita del bambino ( previa autocertificazione della data di nascita del figlio).

I certificati e l’autocertificazione dovranno essere consegnati entro la scadenza massima prevista nel patto per la frequenza del corso di formazione.

Si dovrà comunque frequentare il corso di formazione, nel momento in cui sarà terminato il periodo di sospensione. Il nuovo termine da considerare entro cui frequentare sarà la scadenza massima indicata sul patto, integrata con il numero di giorni di sospensione.

 

Esoneri
Si può essere esonerati dalla frequenza del corso in caso di:

  • svolgimento di attività lavorativa di durata pari o superiore a 20 giorni consecutivi iniziata prima della scadenza massima indicata nel patto di servizio per lo svolgimento del corso di formazione;
  • inoltro di domanda di pensionamento prevista entro un anno dal licenziamento documentata attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata dall’INPS o copia della domanda on-line;
  • attestazione rilasciata dall’operatore di riferimento nel caso di disabili iscritti agli elenchi provinciali per il collocamento mirato o per altra causa individuata dall’orientatore.

Se l’attività lavorativa ha una durata inferiore ai 20 giorni, non sarai esonerato, ma dovrai comunque frequentare il corso. La nuova scadenza massima da considerare entro cui frequentare sarà quello indicato dal patto integrato dal numero di giorni di calendario lavorati.

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal CPI è ammesso ricorso all’ANPAL, e non all’INPS.

 

Dulcis in fundo

L’INPS ci informa inoltre che “provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l’Impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l’impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Che cosa significa? Che probabilmente il CPI ha tutto l’interesse nell’impegnarsi a dimostrare che il cittadino ha sbagliato o è venuto meno al proprio dovere. Non avete risposto al telefono perché eravate al cinema? Via un quarto della mensilità. Non c’era campo e non ricevete i messaggi delle tentate chiamate? Via una mensilità. Eravate sotto la doccia e non avete richiamato quel numero strano? Rimarrete a bocca asciutta. O almeno, conoscendo ormai la gestione della cosa pubblica nel nostro paese, di certo non possiamo ipotizzare di meglio. Speriamo davvero che questo sistema possa aiutare il cittadino a trovare dei posti di lavoro decenti (ammesso che ce ne siano ancora), ma ci sentiamo di criticare fortemente queste ulteriori imposizioni da parte del Governo che, ogni giorno di più, limita la libertà del cittadino, da una parte pagando i sostegni al reddito con mesi di ritardo, generando disastri economici e familiari, e dall’altra applicando leggi sempre più restrittive con gravi ripercussioni sulla libertà personale di ogni individuo. Quando si fa riferimento ad una “congrua offerta di lavoro”, ad esempio, la congruità dell’offerta in questione è valutata allo stesso modo per tutti, questo limita non di poco la libertà del disoccupato, costretto, per non perdere il diritto alla disoccupazione, a fare un lavoro congruo, sì, ma per qualcun altro. Basti pensare a quanti sono i lavori che potremmo fare e che non vorremmo mai fare.
Per non parlare del vortice burocratico in cui ogni lavoratore verrà catapultato, come se la condizione attuale dei Centri Per l’Impiego non fosse già abbastanza gravata da lassismo e inefficienza.
Restiamo sempre a disposizione per pubblicare i vostri commenti e le vostre esperienze.

 

Di seguito, i riferimenti delle Circolari INPS per chi vuole approfondire:

Circolare INPS numero 194 del 27/11/2015 – NASpI e Patto di Servizio

Circolare INPS numero 47 del 03/03/2016 – ASDI e Patto di Servizio

 

telegram previdenza facile

 

Potrebbe interessarti anche