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INPS, pronta la domanda congedo COVID-19 di 15 giorni – LINK DIRETTO

da Redazione
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Pronta la procedura online per presentare la domanda di congedo straordinario COVID-19. 15 giorni di congedo al 50% possono essere richiesti da dipendenti, autonomi e professionisti o parasubordinati iscritti alla gestione separata.


INPS, al via le domande per congedo COVID-19. I possessori di codice PIN INPS potranno già presentare online la domanda di congedo straordinario, per un massimo di 15 giorni a partire dal 5 Marzo 2020, data di chiusura delle scuole. Già con i precedenti post vi avevano fornito le informazioni relative agli aventi diritto: dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata.


Come presentare la domanda di congedo COVID-19

La domanda per congedo COVID-19 deve essere presentata compilando una normale domanda di congedo parentale.

Per presentare la domanda di congedo COVID-19 potete:

Diversamente dalla domanda di Indennità COVID-19 di 600 euro, per le domande di congedo non è previsto l’accesso con il PIN Dispositivo semplificato, quindi bisognerà accedere con il proprio codice PIN dispositivo.

Se si possiede un PIN di tipo online è possibile comunque completare la domanda, e successivamente richiedere il PIN DISPOSITIVO. La domanda partirà automaticamente quando il PIN diventerà dispositivo.

Se si è smarrito il PIN è possibile provare a procedere con una richiesta di ripristino del pin , o in ultimo la revoca. Una volta revocato il PIN sarà necessario richiederne uno nuovo e attendere che arrivi a casa.

In alternativa è possibile fare l’accesso anche con una delle seguenti credenziali:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


All’interno della domanda di Congedo Parentale troverete il seguente riquadro

Bisognerà spuntare SI se si vuole fruire del congedo COVID-19 retribuito al 50%.
Bisognerà spuntare SI se il congedo COVID-19 che si sta richiedendo è riferito ad un figlio riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 104/92.

Di seguito vi riportiamo le pagine informative INPS relative ad ogni singola categoria di lavoratori:

  • dipendenti
  • autonomi
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (liberi professionisti, parasubordinati)


DIPENDENTI

INFORMATIVA per decreto cura Italia: modalità di presentazione CONGEDO COVID-19

Data la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal Governo per far fronte all’emergenza derivante dal COVID-19, è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, a partire dal 5 marzo, per la cura dei figli minori durante il periodo di sospensione. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 15 giorni da uno dei genitori che compongono il nucleo familiare, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo stesso non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo COVID-19, i genitori possono presentare domanda di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. La scelta del bonus preclude la possibilità di fruire del congedo COVID-19.

Per presentare domanda di congedo COVID-19 si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il COVID-19 con figlio disabile. Spuntando il ‘si’ la procedura consentirà l’acquisizione di una domanda di congedo COVID-19, mentre, qualora si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale, sarà sufficiente spuntare il ‘no’.

Considerato quindi che per i genitori di figli di età fino a 12 anni l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile solo a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;

e per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.


AUTONOMI

INFORMATIVA per decreto cura Italia: modalità di presentazione CONGEDO COVID-19

Data la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal Governo per far fronte all’emergenza derivante dal COVID-19, è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, a partire dal 5 marzo, per la cura dei figli minori durante il periodo di sospensione. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 15 giorni da uno dei genitori che compongono il nucleo familiare, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

Le domande per figli di età superiore ai 12 anni sono ammesse solo se è stata accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del figlio per cui si chiede il congedo ed è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

Per la presentazione della domanda non è richiesta la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione nella gestione previdenziale INPS di appartenenza.

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo di 15 giorni per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n.18 del 2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e tutti i periodi richiesti in domanda resteranno disciplinati e considerati come congedo parentale.

Per presentare domanda di congedo COVID-19 si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, dopo la compilazione (obbligatoria) dei dati anagrafici dell’altro genitore, sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il COVID-19 con figlio disabile. Spuntando il ‘si’ la procedura consentirà l’acquisizione di una domanda di congedo COVID-19, mentre, qualora si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale, sarà sufficiente spuntare il ‘no’.

Considerato quindi che per i genitori di figli di età fino a 12 anni l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile solo a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

e per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.


LIBERI PROFESSIONISTI E PARASUBORDINATI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

INFORMATIVA per decreto cura Italia: modalità di presentazione CONGEDO COVID-19

Data la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dal Governo per far fronte all’emergenza derivante dal COVID-19, è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, a partire dal 5 marzo, per la cura dei figli minori durante il periodo di sospensione. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 15 giorni da uno dei genitori che compongono il nucleo familiare, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.

Le domande per figli di età superiore ai 12 anni sono ammesse solo se è stata accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del figlio per cui si chiede il congedo ed è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

Per la presentazione della domanda non è richiesta la sussistenza del requisito minimo contributivo, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella gestione separata, ossia si deve trattare di parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita iva attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui ex art. 53, comma 1, del Tuir, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo di 15 giorni per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine ed in via del tutto eccezionale, può riferirsi a periodi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n.18 del 2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e tutti i periodi richiesti in domanda resteranno disciplinati e considerati come congedo parentale.

Per presentare domanda di congedo COVID-19 si deve utilizzare la procedura di ‘domanda di congedo parentale’, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo COVID-19 o domanda per il COVID-19 con figlio disabile. Spuntando il ‘si’ la procedura consentirà l’acquisizione di una domanda di congedo COVID-19, mentre, qualora si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale, sarà sufficiente spuntare il ‘no’.

Considerato quindi che per i genitori di figli di età fino a 12 anni l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile solo a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

e per i genitori di figli disabili di età superiore ai 12 anni oltre alle condizioni sopra citate l’accesso al congedo COVID-19 risulta possibile a condizione che

  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell’applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.