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ISCRO, fino a 800 euro al mese per gli autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata

da Redazione
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Dal 2021 al 2023 autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata potranno presentare domanda di ISCRO, indennità approvata in via sperimentale che ammonta a massimo 800 euro


Domanda ISCRO, fino a 800 euro per gli autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata. L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa prevista dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) art 1, commi 386-400, prevede la possibilità di percepire fino ad 800 euro annui in caso di calo del fatturato. I requisiti da soddisfare sono molti, e più che un’indennità per aiutare i lavoratori sembra il solito percorso ad ostacoli (sic!).


A chi spetta l’ISCRO

La domanda può essere presentata da liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata.


Quanto spetta

L’importo spettante per l’ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

ESEMPIO DI CALCOLO

Ultimo reddito annuo certificato = 6.000 euro
L’importo deve essere diviso per due
6.000 euro / 2 = 3.000 euro
e successivamente moltiplicato per il 25%
3.000 euro x 25% = 750 euro)
L’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro


L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro.

Qualora l’importo dovesse risultare inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 250 euro mensili e a 800 euro mensili. Tali importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate e relativa a uno degli ultimi quattro anni (2017-2018-2019-2020) precedenti all’anno di presentazione della domanda di ISCRO, quest’ultima non potrà essere accolta.


Durata dell’ISCRO

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.


Requisiti per ISCRO

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che siano in possesso dei seguenti requisiti, come descritti nella circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda. La prestazione ISCRO è compatibile e cumulabile esclusivamente con l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222)
  2. non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza
  3. avere prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. Il reddito utile per la verifica del requisito varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda. Se, ad esempio, la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla Dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (ossia i tre anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).

    Esempio
    Anno di presentazione della domanda 2021
    Reddito dell’anno 2020 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000
    Redditi del triennio precedente all’anno antecedente la domanda:
    2019 16.000,00 €
    2018 14.000,00 €
    2017 15.000,00 €
    Somma 45.000,00 €
    Media 15.000,00 €
    50% della media 7.500,00 €
    In tal caso l’assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell’anno 2020, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50 per cento della media redditi dei tre anni 2019-2018-2017)

  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Tale limite prende in considerazione solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; tale disposizione normativa prevede che il richiedente la prestazione debba essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori; pertanto, il riconoscimento dell’indennità sarà subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni.
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.


Decadenza della prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  1. cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità; in tal caso la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita IVA con il conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
  2. titolarità di trattamento pensionistico diretto; la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
  3. iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; la decadenza dalla fruizione dell’indennità si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.
  4. titolarità del Reddito di cittadinanza; la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza.

Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.


Incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con la titolarità di:

  • pensioni dirette;
  • Reddito di Cittadinanza;
  • indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.


Presentazione della domanda di ISCRO

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Clicca qui per presentare online la domanda di ISCRO accedendo con SPID/CIE/CNS

In alternativa la domanda può essere presentata da Patronati/CAF/Consulenti abilitati

ATTENZIONE – Per la fruizione dell’indennità è importante che i richiedenti siano effettivamente iscritti alla Gestione Separata, e che l’iscrizione sia per Libero Professionista e non per Parasubordinati. Se l’iscrizione è presente solo come Parasubordinati sarà necessario iscriversi di nuovo come Libero Professionista. Per verificare se sei già iscritto clicca qui.

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