Il Contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato in agricoltura, per questo con la legge di bilancio 2023 è stato introdotto il Lavoro Agricolo Occasionale a Tempo Determinato, ecco quindi come funziona il LoAgri.
Di seguito riportiamo i commi dal 343 al 353 della Legge di Bilancio 2023 che introduce il lavoro Agricolo Occasionale a Temo Determinato, anche detto LoAgri. Ciò si è reso necessario in quanto il contratto di lavoro occasionale prevedeva, e prevede tuttora, il divieto di utilizzo della disciplina nell’ambito del lavoro agricolo.
Tale tipologia di contratto può avere una durata massima di 45 giorni, superati i quali il contratto si trasformerà automaticamente in contratto agricolo a tempo determinato.
Lavoro Agricolo Occasionale a Tempo Determinato, la normativa nella Legge di Bilancio 2023
Comma 343. L’introduzione del LoAgri
Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;
- b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo,» e le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;
- c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.
Comma 344. Platea e durata massima
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
- a) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Comma 345. L’aggiornamento contributivo
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Comma 346. La comunicazione obbligatoria al CPI
Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
Comma 347. Chi non può fruirne
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Comma 348. La retribuzione
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Comma 349. Esenzione fiscale, contribuzione e cumulabilità
Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Comma 350. L’iscrizione
L’iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.
Comma 351. L’informativa
L’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.
Comma 352. Versamenti contributivi
Il datore di lavoro effettua all’Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d’intesa tra loro.
Comma 353. Statistica
Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l’Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Comma 354. Trasformazione automatica in contratto agricolo a tempo indeterminato
In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344 (45 giorni), il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
