Il lavoro occasionale cambia profondamente dopo l’abolizione dei voucher per il lavoro accessorio avvenuta il 17/03/2017. Con la Circolare n° 107 del 5/07/2017 l’INPS ci informa sulle prime linee guida
Con il termine lavoro occasionale si intende una determinata attività lavorativa limitata nel tempo. Le polemiche sorte per l’introduzione dei voucher hanno poi portato alla loro repentina abolizione. I voucher erano un ausilio per artigiani/commercianti/PMI che, stremati dalla imposizione fiscale e dall’alto costo del lavoro, potevano contare su delle risorse supplementari in momenti di maggior attività lavorativa. D’altro canto però l’abuso che se ne è fatto ha portato i lavoratori occasionali a lavorare con minori tutele e nessuna garanzia per il futuro.
La nuova normativa per il lavoro occasionale prevede quindi molte restrizioni e diverse tutele in più per i lavoratori.
LINEE GUIDA GENERALI
In primo luogo è importante sapere che sono state escluse dall’utilizzo delle prestazioni lavoro occasionale le seguenti categorie:
- datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- imprese dell’edilizia e di settori affini;
- imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
- imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5 della circolare 107 del 05/07/2017
Inoltre non è possibile per un datore di lavoro instaurare un contratto di prestazione occasionale con un prestatore con cui sia già in corso, o ci sia stato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o co.co.co.
Il lavoro occasionale è stato suddiviso in due diversi tipi di contratto, che seguono regole diverse rispetto ai compensi e alle modalità di utilizzo:
- libretto famiglia (LF) – per i datori di lavoro privati/persone fisiche
- contratto di prestazione occasionale (CLOC) – per datori di lavoro autonomi, professionisti, associazioni, fondazioni, imprenditori, pubbliche amministrazioni
Prima di tutto quindi il datore di lavoro che intende fruire del lavoro occasionale dovrà scegliere una delle due modalità.
L’ISCRIZIONE
In entrambi i casi l’utilizzatore (datore di lavoro) ed il prestatore (lavoratore) dovranno preventivamente registrarsi sul sito dell’INPS nella nuova procedura per le prestazioni di lavoro occasionale.
La registrazione può essere effettuata:
- attraverso il sito dell’INPS con il proprio codice PIN/SPID/CNS
- contattando il numero verde 803 164 con il proprio codice PIN/SPID/CNS
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SEI UN DATORE DI LAVORO PRIVATO? CLICCA QUI PER APRIRE UN LIBRETTO DI FAMIGLIA
SEI UN’AZIENDA? HAI UNA PARTITA IVA? CLICCA QUI APRIRE UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE[/bs_notification]
PAGAMENTO PREVENTIVO
Dopo aver effettuato l’iscrizione, l’utilizzatore dovrà provvedere ad effettuare un pagamento preventivo, almeno 7 giorni prima dell’inizio della prestazione, attraverso l’unico canale al momento disponibile, ovvero tramite F24. Entro fine luglio dovrebbe essere disponibile il pagamento anche attraverso PagoPA, dunque tramite carta di credito online sul sito INPS, mentre il pagamento in contanti presso gli uffici postali sarà disponibile solo per i Libretti Famiglia.
A seguito del pagamento dell’F24 infatti non sarà immediatamente visibile l’importo sul vostro portafogli elettronico INPS, mentre dovrebbe vedersi istantaneamente con il pagamento tramite carta di credito.
Per il pagamento tramite F24 (ELIDE) andrà inserita la causale LIFA in caso di portafoglio elettronico relativo al LIbretto FAmiglia, mentre andrà inserita la causale CLOC in caso di Contratto di Lavoro OCcasionale.
COMUNICARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA
- Per il Libretto Famiglia la comunicazione dell’avvenuta prestazione lavorativa deve essere effettuata dopo la fine della stessa, e comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno 3 del mese successivo lo svolgimento della prestazione
- Per il Contratto di Prestazione Occasionale è necessario effettuare comunicazione preventiva entro 60 minuti dall’inizio della prestazione. L’utilizzatore è tenuto a comunicare il rapporto di lavoro attraverso la procedura telematica.
Il lavoratore riceverà istantaneamente una comunicazione di avvenuta comunicazione tramite mail o sms.
LAVORO OCCASIONALE E PAGAMENTO DEL PRESTATORE
La gestione della retribuzione del lavoratore è totalmente affidata all’INPS. La normativa infatti prevede che sia l’istituto a liquidare le somme spettanti attraverso la modalità di pagamento prescelta dal lavoratore in fase di iscrizione. Quest’ultimo infatti, diversamente da come accadeva con i voucher, può indicare anche un libretto postale o un codice IBAN. L’INPS CARD non è più utile a questo scopo.
L’Istituto provvederà dunque a liquidare il lavoratore entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione occasionale.
Tutti gli importi percepiti dal prestatore a titolo di prestazione occasionale:
- sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Istituto provvederà ad accreditare i contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore (Gestione Separata) contestualmente al pagamento del compenso.
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È importante che il prestatore verifichi l’esattezza delle credenziali IBAN inserite al momento dell’iscrizione in quanto l’INPS non si assume alcuna responsabilità in caso di errore.
Se invece il prestatore non inserisce alcun codice IBAN l’INPS provvederà a liquidare il compenso spettante attraverso bonifico domiciliato. In tal caso i costi aggiuntivi per la procedura sono a carico del lavoratore e sono pari a 2.60 € per ogni transazione.
I DIRITTI DEL PRESTATORE
Il prestatore ha diritto a:
- riposo giornaliero, pause e riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata.
LAVORO OCCASIONALE E LIMITI ECONOMICI PER IL 2017
Anche i limiti economici sono cambiati e sono i seguenti:
- ogni lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può superare la retribuzione annua di 5.000 euro (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione) – art. 54-bis, comma 1, lett. a);
- ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può superare la retribuzione annua di 5.000 euro (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione) – art. 54-bis, comma 1, lett. b);
- per le prestazioni rese dal prestatore in favore dello stesso utilizzatore, non è possibile superare la retribuzione annua di 2.500 euro (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione) – art. 54-bis, comma 1, lett. c).
LAVORO OCCASIONALE E LIMITI TEMPORALI
La nuova normativa prevedere anche un limite di tempo nel caso di rapporto tra lo stesso utilizzatore e lo stesso prestatore, ovvero un limite pari a 280 ore di prestazione per anno civile.
Per il settore agricolo il limite stabilito per la durata di un singolo rapporto di lavoro è ci massimo 3 giorni consecutivi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per:
- lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
- insegnamento privato supplementare
Il Contratto di Prestazione Occasionale può essere utilizzato in tutti i settori. Restano escluse le categorie indicate in cima all’articolo.
Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, ove prevista, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
I prestatori non devono risultare iscritti all’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli
VALORE DEL LAVORO OCCASIONALE
Il Libretto Famiglia prevede una retribuzione lorda di minimo 10 euro per ogni ora di lavoro, esattamente come i vecchi voucher. Il netto spettante al lavoratore, a differenza della vecchia procedura, è di 8 euro. Il dettaglio del compenso lordo è così composto:
- € 8,00 compenso netto per il prestatore
- € 1,65 contribuzione IVS alla Gestione separata INPS
- € 0,25 copertura INAIL
- € 0,10 oneri gestionali
Il Contratto di Prestazione Occasionale invece cambia radicalmente. L’utilizzatore infatti è tenuto a garantire al prestatore un importo giornaliero minimo di 36 € netti, anche in caso di svolgimento di una sola ora di lavoro. In caso di svolgimento di attività lavorativa svolta a cavallo di due giorni, ad esempio dalle 22 alle 02, la retribuzione si raddoppia, dunque al prestatore andranno garantiti 72 € netti.
Vediamo nello specifico com’è suddiviso il pagamento:
- € 9,00 compenso netto per il prestatore
- € 2,97: contribuzione ivs alla Gestione separata INPS
- € 0,32: premio assicurativo INAIL
Anche per il settore agricolo l’utilizzatore è tenuto a garantire un importo minimo giornaliero non inferiore al valore di 4 ore lavorative, anche se il prestatore dovesse lavorare una sola ora.
Sono previsti 3 importi orari minimi per ciascuna area di appartenenza del prestatore (rispettivamente NORD, CENTRO e SUD):
- Area 1 € 7,57
- Area 2 € 6,94
- Area 3 € 6,52
INCENTIVO PER GLI UTILIZZATORI
Nel caso in cui l’utilizzatore scelga di assumere un prestatore appartenente ad una delle categorie sotto indicate, la prestazione, al solo fine dei limiti retributivi annui, avrà un valore pari al 75% del proprio stesso valore. Tale incentivo dunque permette all’utilizzatore di fruire del lavoro occasionale oltre i limiti retributivi stabiliti.
Esempio: un utilizzatore che assume un prestatore appartenente ad una delle seguenti categorie. La retribuzione netta per il lavoratore è fissata per un importo di 90 euro. Il prestatore incasserà 90 €, ma l’importo sommato al totale per il raggiungimento del limite di 5000 euro annui sarà di 67,50 €, ovvero il 75% di 90 euro.
Le categorie di prestazioni che danno diritto all’incentivo sono:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
- giovani con meno di 25 anni , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso, la contribuzione figurativa, laddove prevista, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito è ridotta in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
REVOCA DELLA DICHIARAZIONE
Nel caso in cui la prestazione occasionale non dovesse avvenire, l’utilizzatore è deve a comunicare attraverso la piattaforma informatica INPS la revoca della dichiarazione entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello programmato per prestazione lavorativa.
Decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, il pagamento viene comunque erogato al lavoratore come se la prestazione si fosse realmente svolta.
SANZIONI
Nel caso in cui l’utilizzatore dovesse superare i limiti economici o le 280 ore per anno civile, prestazione occasionale si trasforma in contratto subordinato a tempo indeterminato. C’è però da dire che con la nuova procedura sarà molto difficile sbagliarsi in quanto, a differenza della vecchia, all’accesso nell’area riservata l’utilizzatore e il prestatore possono verificare tutti gli importi fruiti.
All’utilizzatore è elevata una sanzione da 500 a 2500 € in caso di:
– mancata comunicazione preventiva
– violazione dei divieti previsti