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L’indennità di disoccupazione Naspi è retroattiva in questi 4 casi

da Redazione
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In linea generale possiamo affermare che l’indennità di Naspi non è retroattiva, cioè non è possibile richiedere l’indennizzo per un periodo antecedente la data della domanda, ci sono però alcuni casi in cui è possibile affermare che la Naspi è retroattiva, ecco quali.


Quando è retroattiva l’indennità di disoccupazione Naspi e quando spettano i pagamenti degli arretrati? Se per pagamento retroattivo si intende il pagamento che copre un periodo antecedente la data della domanda di Naspi possiamo affermare che questa condizione si può manifestare solo in un caso. Oltre questa casistica (abbastanza improbabile che si verifichi, ma non impossibile), in linea generale l’indennità di Naspi non è mai retroattiva, cioè il pagamento non può andare a coprire un periodo di disoccupazione antecedente la data della domanda.

Non vogliamo ora soffermarci sulla correttezza di questa scelta normativa poiché ci sarebbe molto da dire, considerato anche il fatto che invece per altre categorie di lavoratori (vedi Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo o la Disoccupazione Agricola) la retroattività è la base fondante della prestazione. Ciò che è davvero importante è capire quando il pagamento può essere davvero retroattivo e quando invece si considera (erroneamente) retroattivo.


L’unico caso in cui il pagamento Naspi è retroattivo

Come già detto il pagamento della Naspi non è mai retroattivo ma c’è un unico caso in cui il pagamento può coprire un periodo antecedente alla data di presentazione della domanda e cioè nel caso in cui tutti i sistemi INPS per presentare la domanda siano bloccati.

Sappiamo infatti che la domanda Naspi può essere presentata solo in modalità telematica e non è possibile nemmeno recarsi fisicamente allo sportello per presentarla. Tuttavia, poiché l’istituto ha l’onere di rendere sempre fruibili i propri sistemi telematici, qualora questi non dovessero funzionare il lavoratore può inviare una comunicazione attraverso i canali messi a disposizione dall’istituto:

  • il servizio INPS RISPONDE
  • il servizio SCRIVI ALLA SEDE
  • il servizio telefonico del Contact Center INPS (da cell 06 164 164 oppure da fisso 803 164)
  • via PEC o raccomandata

Ovviamente è importante accertarsi che il problema sia generalizzato e che non dipenda dalla propria connessione o browser o dai propri dispositivi. In tal caso quindi la procedura migliore è accertarsi del disservizio contattando il numero verde o, se ciò dovesse accadere negli orari in cui non è attivo il servizio telefonico, provare ad accedere da altri browser o altri dispositivi. A volte può essere necessario anche cambiare connessione.

Una volta accertato il disservizio, se lo state segnalando tramite Contact Center, assicuratevi che venga inviata una segnalazione, cioè una Linea INPS a vostro nome chiedendo che vi venga fornito il numero della stessa (1-xxxxxxxxxx) e chiedete che lo stesso vi venga anche spedito via mail o via sms.

Per tutte le altre casistiche la segnalazione dovrete scriverla voi. Vi consigliamo inoltre di allegare uno screenshot della pagina a cui state accedendo dalla quale si veda l’errore risultante, se possibile lasciando in evidenza ora e giorno in basso a dx sul vostro schermo.

La retroattività può decorrere solo dal giorno in cui si verifica l’interruzione del servizio telematico, che deve coincidere con quello in cui avete provato ad inviare la domanda, e non può ovviamente essere antecedente.


Quando spettano gli arretrati della disoccupazione Naspi

Ci sono altri casi in cui la Naspi è erroneamente considerata retroattiva, ma in realtà si tratta di condizioni particolari per cui semplicemente spetta il pagamento degli arretrati.
La differenza sta nel fatto che per avere diritto agli arretrati è comunque necessario aver presentato la domanda. La reatroattività invece fa riferimento ad un periodo precedente la data di presentazione della domanda di Naspi.

Spettano gli arretrati dell’indennità di Naspi nei seguenti casi:

  • se la domanda è stata accolta a seguito di un ricorso o riesame avverso una esito di reiezione (cioè se la domanda è stata respinta in prima battuta);
  • se il pagamento è stato sospeso per errore o in attesa di ulteriori dichiarazioni da parte del lavoratore;
  • se è stata fatta per errore una domanda di DIS-COLL anziché di Naspi.


Spettano gli arretrati se la domanda di Naspi è stata accolta a seguito di un ricorso o riesame

Se la domanda di disoccupazione Naspi è stata accolta a seguito di riesame o ricorso l’INPS dovrà liquidare il pagamento degli arretrati calcolando la decorrenza della prestazione facendo riferimento alla data di presentazione della domanda e non la data di accoglimento. Ovviamente ogni casistica è a sé quindi la decorrenza effettiva del pagamento va poi valutata caso per caso.

Esempio:

Fine attività lavorativa: 31 Marzo 2024
Domanda Naspi: 1° Aprile 2024
Domanda Respinta
Ricorso o riesame domanda: 20 Aprile 2024
Domanda accolta: 30 Aprile 2024
Decorrenza pagamenti arretrati: 8 Aprile 2024


Se il pagamento è stato sospeso per errore o in attesa di ulteriori dichiarazioni

In alcuni casi l’INPS potrebbe provvedere a sospendere momentaneamente i pagamenti per diversi motivi. Se mancano documenti o dichiarazioni in merito al reddito presunto annuo, ad esempio, i pagamenti potrebbero risultare momentaneamente sospesi anche per uno o due mesi. Niente paura! Quando avrete fornito all’istituto ciò che vi viene richiesto questo dovrà procedere con il ripristino dei pagamenti saldando anche le mensilità non pagate, liquidando quindi tutti gli arretrati della Naspi.


Se è stata fatta per errore una domanda di DIS-COLL anziché di Naspi

Sappiamo che se per errore avete inviato una domanda di DIS-COLL anziché di Naspi (o viceversa) l’INPS può provvedere a convertire la vostra domanda mantenendo la data di presentazione della stessa. Ne abbiamo parlato qui. Anche in questo caso quindi l’INPS provvederà a liquidare gli arretrati calcolando la decorrenza della prestazione tenendo in considerazione la data di presentazione della domanda, anche se avete presentato la domanda sbagliata.

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