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Maggiorazione dell’Assegno Unico nel caso di genitori vedovi

da Redazione
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La maggiorazione di 30 euro per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro spetta anche nel caso in cui un genitore rimanga vedovo durante il periodo di fruizione dall’Assegno Unico

Maggiorazione dell’Assegno Unico nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione. Con il Messaggio numero 724 del 17-02-2023 l’INPS approfondisce la questione della maggiorazione dell’Assegno Unico prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, chiarendo il diritto anche per il genitore superstite in caso di decesso dell’altro genitore lavoratore.

L’attuale normativa prevede infatti:

“Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”.


Maggiorazione dell’Assegno Unico genitori vedovi, chi ne ha diritto e per quanto tempo

Per prima cosa c’è da considerare che la maggiorazione per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, ovvero lavoratori, viene applicata per incentivare, seppur minimamente, l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

È per questo motivo che la maggiorazione non viene erogata se nel nucleo familiare è presente un solo genitore, anche se questo è lavoratore.

Tuttavia si è tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili per stabilire il diritto a questa maggiorazione anche nel caso in cui uno dei due genitori lavoratori venisse a mancare durante il periodo di fruizione dell’assegno.

Gli arretrati di tale maggiorazione verranno erogati d’ufficio, cioè in automatico, per il genitore lavoratore superstite, a seguito del decesso del genitore lavoratore che si sia verificato nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno Unico. Non sarà quindi necessario presentare alcuna domanda.


Durata della maggiorazione

Per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° Gennaio 2022, la maggiorazione in questione sarà applicata fino al mese di Febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di Marzo 2023.

Ciò significa che nel caso di decesso di uno dei due genitori la maggiorazione continua ad essere garantita fino alla fine dell’anno di competenza dell’assegno (da marzo a febbraio dell’anno successivo).

Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

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