Cambiano i requisiti per il diritto al Reddito di Cittadinanza. Le principali modifiche riguardano i requisiti economici e patrimoniali, i cittadini extracomunitari, i cittadini che hanno commesso delitti e i lavoratori che si sono dimessi volontariamente.
Modifiche al Reddito di Cittadinanza, ecco cosa cambia. Diverse le modifiche apportate a testo originario. Le principali riguardano i requisiti di accesso al beneficio, i cittadini extracomunitari, i cittadini che hanno commesso delitti negli ultimi 10 anni e i lavoratori che hanno dato le dimissioni volontarie nell’ultimo anno. Cambiano anche i requisiti economici e patrimoniali, con particolare attenzione ai possedimenti all’estero. Di seguito, i punti salienti delle modifiche.
Con la Circolare numero 100 del 05/07/2019 l’INPS recepisce la legge 28 marzo 2019, n. 26 che va modificare e a convertire in legge il Dl 28 gennaio 2019, n. 4 ( “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”).
– Coniugi separati o divorziati, stessa residenza stesso nucleo familiare
– Niente RdC per chi ha commesso delitti negli ultimi 10 anni
– Requisiti reddituali, possedimenti all’estero, ISEE minori e Disabili
– Modalità erogazione pensione di cittadinanza
– I cittadini extracomunitari devono produrre certificazione rilasciata da – Ente competente Stato estero
– Escluso dal RdC solo il componente del nucleo che ha dato le dimissioni volontarie
– Variazioni patrimoniali, obbligo di comunicazione
– Variazioni reddituali per attività lavorativa
Coniugi separati o divorziati, stessa residenza stesso nucleo familiare
I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo se risiedano nella stessa abitazione, anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
Laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
Inoltre si chiarisce che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella stessa abitazione.
Niente RdC per chi ha commesso delitti negli ultimi 10 anni
Non ha diritto a richiedere il beneficio il cittadino sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, o sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta. Si fa riferimento nello specifico ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.
Qualora il cittadino condannato faccia parte di un nucleo familiare richiedente il RdC il calcolo della scala di equivalenza verrà effettuato escludendo la suo quota. Tali soggetti quindi non incideranno sulla scala di equivalenza.
Esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette misure
Requisiti reddituali, possedimenti all’estero, Isee per nuclei con minori e Disabili
Nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B); pertanto, laddove presente, rileva l’ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il dichiarante, invece di quello ordinario.
Requisiti economici, patrimoniali e reddituali in virtù dei beni posseduti all’estero e dei componenti disabili
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, come aggiornati dalla legge di conversione:
- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente.
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; - reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Modalità erogazione pensione di cittadinanza
La Pensione di Cittadinanza può essere erogata anche attraverso gli strumenti già in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, ma bisognerà attendere apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.
I cittadini extracomunitari devono produrre certificazione rilasciata da ente competente Stato estero
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. Tale certificazione dovrà attestare requisiti di reddito e patrimoniali, nonché lacomposizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all’originale).
Si è provveduto ad aggiornare la modulistica per la presentazione della domanda, inserendo un’apposita dichiarazione di consapevolezza sulla necessità di produrre l’apposita certificazione da parte dei soggetti in argomento.
Le disposizioni non si applicano nei seguenti casi:
- nei confronti di cittadini extracomunitari aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- nei confronti di cittadini extracomunitari nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Al riguardo, il comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.
In attesa di questo decreto l’Istituto ha sospeso la lavorazione di tutte le domande presentate da Aprile 2019, da parte di richiedenti non comunitari.
Dopo la pubblicazione del predetto decreto ed in relazione al contenuto dello stesso, l’Istituto provvederà a definire le domande al momento sospeso.
Escluso dal RdC solo il componente del nucleo che ha dato le dimissioni volontarie
Prima della conversione i nuclei familiari che avevano tra i componenti lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni volontarie non potevano accedere al Reddito di Cittadinanza. La legge di conversione ora limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi, riducendo di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del Reddito di Cittadinanza. La regola non è applicata in caso di dimissioni per giusta causa.
Variazioni patrimoniali, obbligo di comunicazione
Il beneficiario deve comunicare all’INPS, mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti.
La comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio,
Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, l’eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie indicate, a seguito di donazione, successione o vincite.
Variazioni reddituali per attività lavorativa
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.
