Posso essere assunto con contratto di collaborazione se ho richiesto la Naspi anticipata? Posso richiedere l’indennità di DIS-COLL in caso di licenziamento?
La Naspi anticipata può essere richiesta dal lavoratore disoccupato nel caso in cui, a seguito del licenziamento, volesse intraprendere un’attività lavorativa in forma autonoma (artigiano, commerciante, libero professionista, socio di cooperativa). La richiesta di Naspi anticipata deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura effettiva dell’attività e la domanda può essere presentata solo dopo aver presentato la domanda di Naspi. A seguito dell’accoglimento della domanda di Naspi anticipata è prevista la liquidazione in un’unica soluzione di tutte le mensilità di Naspi spettanti.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato che ha diritto alla Naspi avesse già precedentemente intrapreso l’attività autonoma, ha comunque la facoltà di richiedere la Naspi anticipata (entro 30 giorni dalla domanda di Naspi) qualora decidesse di dedicarsi esclusivamente al lavoro autonomo.
Naspi anticipata e contratto da lavoro dipendente subordinato
Il lavoratore disoccupato a cui è stata riconosciuta l’anticipazione Naspi non può essere assunto come lavoratore dipendente nel periodo teorico di durata della sua Naspi, pena la restituzione di tutto l’importo percepito.
Esempio
Domanda Naspi accolta con decorrenza 01/03/2020 per la durata di 180 giorni
Data fine periodo indennizzabile 31/08/2020
Periodo teorico spettante: dal 01/03/2020 al 31/08/2020
Il lavoratore che percepisce anticipatamente tutta la Naspi spettante non può essere assunto come lavoratore dipendente fino al 31/08/2020.
Il lavoratore che dovesse essere assunto nel periodo teorico di Naspi spettante sarà tenuto a restituire tutto l’importo percepito a titolo di Naspi anticipata.
Naspi anticipata e contratto di collaborazione o a progetto
Nel caso di assunzione con contratto di collaborazione o a progetto ( co.co.co. o co.co.pro.) il lavoratore non dovrà invece restituire alcun importo in quanto le due attività sono compatibili.
Qualora il rapporto di collaborazione dovesse terminare all’interno del periodo teorico spettante della Naspi il lavoratore ha comunque facoltà di richiedere l’indennità di DIS-COLL. Questa prestazione però non può coprire lo stesso periodo coperto dalla Naspi teorica. La DIS-COLL in questo caso può essere fruita solo per i mesi fuori dal periodo coperto dalla Naspi teorica.
Esempio
Periodo teorico Naspi spettante: dal 01/03/2020 al 31/08/2020
Rapporto di collaborazione: dal 01/04/2020 al 31/07/2020
Presentazione della domanda DIS-COLL e accoglimento per la durata di 2 mesi a decorrere dal giorno 08/08/2020. Ma fino al 31/08/2020 siamo ancora in periodo teorico di Naspi quindi le 23 giornate di DIS-COLL spettanti dal 08/08/2020 al 31/08/2020 non verranno pagate. Rimarranno 37 giornate dal 01/09/2020 al 07/10/2020 che potranno essere liquidate.