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Naspi e attività sportiva dilettantistica sono compatibili?

da Redazione
NASPI E ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Compatibilità tra Naspi e attività sportiva dilettantistica. Cosa accede se chi percepisce l’indennità di disoccupazione lavora con un contratto sportivo

La compatibilità tra Naspi e attività sportiva dilettantistica è stata definita a partire dal 1° Gennaio 2018.
La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha modificato l’Art. 69 Comma 2 del TUIR* 917/86 aumentando da € 7.500 a € 10.000 il tetto della nuova imponibilità dei compensi e rimborsi agli sportivi dilettantistici.

Ciò significa che chi percepisce un reddito derivante da tale attività, per poter avvalersi della mancata imposizione fiscale non deve superare il limite di reddito di 10.000 euro annui. Al di sotto di tale soglia, quindi, non deve dichiarare l’importo percepito.


Naspi e attività sportiva dilettantistica: compatibilità

Di conseguenza i compensi percepiti a titolo di indennità di NASpI sono interamente cumulabili con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, così come esplicitato nella Circolare 174 del 23 Novembre 2017.
Il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività, ai compensi e ai premi, dunque in tal caso non sarà obbligatorio compilare il modello Naspi-com.

Tali compensi devono essere effettivamente pagati a partire dal 1° Gennaio 2018.


*Art.67, comma 1 lett. m) e comma 2 del T.U.I.R.:

Redditi diversi

  1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
    m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 
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