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Niente proroga Naspi 2021, nel DL Sostegno c’è solo il REM

da Redazione
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Da mesi si vociferava di una ulteriore proroga della Naspi, ma nella bozza del DL Sostegni 2021 non ce n’è traccia. Chi ancora non ha trovato lavoro rischia di rimanere a bocca asciutta


DL Sostegni 2021, niente proroga Naspi, per i disoccupati c’è REM e RDC. Ci avevamo sperato e ci avevamo creduto. La proroga della Naspi per il 2021 era una delle misure a sostegno del reddito più attese, ma leggendo la bozza del Decreto Sostegno scopriamo che per chi ha terminato di fruire della disoccupazione e non ha trovato un nuovo lavoro è stata prevista solo la possibilità di accedere al REM e al RDC.
In questo articolo vediamo chi ha diritto al REM e quali sono le differenze sostanziali tra proroga Naspi e REM.


Naspi 2021, niente proroga solo REM

Non c’è speranza, dunque, di ottenere il pagamento di mensilità successive al termine della disoccupazione per chi non ha ancora trovato un nuovo impiego. E considerato che la maggior parte delle piccole e medie imprese ha dovuto mettere i propri dipendenti in Cassa Integrazione è davvero difficile trovare un nuovo impiego ora, in piena emergenza sanitaria.

Nella bozza del decreto non vi è infatti traccia di ulteriori proroghe della Naspi ma è prevista la possibilità di accedere al Reddito di Emergenza. Ma vi aiutiamo a capire meglio ciò che dalla bozza del Decreto Sostegno sembra incomprensibile ai più.


Art. 12 Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

La proposta prevede altresì che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal
possesso dei requisiti di cui al comma 1 (che potete leggere nel paragrafo successivo), ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021.
Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

COMMA 1

Nell’anno 2021, il reddito di emergenza di seguito “Rem” di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all’anno 2020.

Le differenze tra REM e Naspi

Chi ha sempre lavorato ed oggi è in Naspi, o ha terminato di percepirla, probabilmente non sa cos’è il Reddito di Emergenza e come funziona (clicca qui per approfondire il REM). Tra le due prestazioni economiche ci sono delle differenze abissali.


DOMANDA E DIRITTO

La proroga Naspi, così come l’abbiamo conosciuta nel 2020 a seguito dei DPCM dell’ex Premier Conte, non era soggetta a domanda. Significa che chi aveva diritto alla proroga Naspi semplicemente ha semplicemente ricevuto il bonifico spettante da parte dell’INPS senza doversi preoccupare di presentare la domanda. PIN, SPID, patronati e CAF non servivano più.
Per ottenere il REM invece è necessario presentare domanda all’INPS tramite PIN INPS o SPID, patronati o CAF. Per gli aventi diritto è sicuramente un’ulteriore perdita di tempo, e di denaro se la domanda viene presentata tramite gli enti di patronato.

La Naspi è un sussidio personale che esula dal reddito del nucleo familiare e dalla situazione economica e lavorativa degli altri componenti del nucleo. Non esistono limiti di reddito per avere diritto alla Naspi.
Il REM viene riconosciuto all’intero nucleo familiare per questo non può essere erogato senza la presenza di un ISEE (ordinario o corrente) valido.


IMPORTO

L’importo delle mensilità di proroga della Naspi erano pari all’importo dell’ultimo mese di Naspi percepito. Tale importo era inoltre calcolato sulla base della media lorda mensile degli ultimi 4 anni di lavoro del richiedente. Non si trattava dunque di un importo uguale per tutti.
L’importo del REM è uguale per tutti ed è stabilito sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza). L’importo massimo erogabile per il REM è di 800 euro mensili.

Il beneficio economico del Rem è pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.



DECORRENZA

In caso di proroga della Naspi gli aventi diritto avrebbero avuto un pagamento relativo ad un periodo già trascorso, quindi retroattivo. Ciò non avrebbe intaccato il diritto al sussidio nel presente ma avrebbe coperto un periodo pregresso, a prescindere dall’attuale situazione economica/lavorativa/sociale.
Il Reddito di Emergenza va a coprire le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ciò significa che chi avrebbe avuto diritto alla proroga Naspi per il 2020 non necessariamente ora ha i requisiti socio-economici per accedere al REM.

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