Home Maternità e paternità Novità Assegno Unico 50% e 50% , pagamento suddiviso tra genitori

Novità Assegno Unico 50% e 50% , pagamento suddiviso tra genitori

da Redazione
assegno unico 50% e 50% ripartito ripartizione metà genitori separati sposati coniugati divorziati affidatari disabile disabili 100% ripartito egual misura

Con il nuovo Assegno Unico e Universale 2022 i genitori avranno la possibilità di scegliere la modalità di pagamento che prevede l’erogazione dell’importo diviso in parti uguali tra i due genitori.


Novità Assegno Unico 2022, pagamento 50% e 50% suddiviso tra genitori. L’assegno unico 2022 sarà pagato direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato in domanda ed può essere liquidato:

  • al richiedente al 100%
  • ai genitori ripartito in egual misura 50% e 50%


Pagamento Assegno Unico 50% e 50% suddiviso tra genitori, come richiederlo

La scelta di ripartizione dell’assegno unico 50% e 50% va indicata in sede di domanda. Tuttavia la richiesta di erogazione suddivisa tra i genitori può essere fatta anche successivamente, in tal caso al ripartizione avverrà dal mese successivo a quello in cui viene inviata la richiesta. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Per ottenere il pagamento “in misura intera ripartita”, anche in ipotesi di “affidamento condiviso”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 2 opzioni presenti in domanda:

b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in egual misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota;

c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in egual misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno.

In ogni caso il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.


Pagamento al 100% ad uno solo dei genitori

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Nel caso in cui il genitore richiedente volesse invece richiedere il pagamento dell’intero importo pari al 100% dell’assegno dovrà selezionare la seguente voce:

a) In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente


Domanda presentata dai figli maggiorenni

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.


Come avviene il pagamento dell’Assegno Unico e Universale 2022

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su conto, libretto o carta prepagata:

– conto corrente bancario

– conto corrente postale

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza

Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al richiedente, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

liquidazione dell’assegno unico 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;

pagamento dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione dell’assegno unico 50%, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione (bonifico domiciliato).

previdenza facile telegram