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Nuovo iter visite di revisione invalidità civile 2022

da Redazione
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L’INPS provvede a modificare l’iter per smaltire le procedure di revisione per handicap (legge 104/92) e invalidità civile

Nuovo iter visite di revisione invalidità civile 2022. Con il Messaggio n° 926 del 25-02-2022 l’INPS comunica alla cittadinanza la nuova procedura che verrà seguita dall’Istituto per velocizzare il percorso di smaltimento delle visite di revisione in materia di invalidità civile e valutazione dell’handicap ai sensi della legge 104/92. Ciò si è reso necessario soprattutto in relazione ai forti ritardi degli ultimi 2 anni, determinati per lo più dall’emergenza sanitaria e l’obbligo dell’applicazione delle misure anticovid.

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva già previsto che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìciprestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”

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Revisione invalidità civile 2022 e legge 104/92, ecco le novità

Per smaltire più velocemente le visite per la revisione delle prestazioni assistenziali legate all’invalidità civile e all’handicap ai sensi della legge 104/92e rendere l’iter più immediato e meno gravoso per gli interessati, l’INPS ha messo a punto un percorso composto da vari step.

A tal fine, viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo

1. Invio lettera con posta prioritaria 4 mesi prima della scadenza

Il primo step prevede la spedizione di una lettera con posta prioritaria 4 mesi prima della data prevista per la visita di revisione. Nella lettera sono presenti le indicazioni per poter allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; l’interessato non è obbligato ad utilizzare questa modalità ma può procedere con l’acquisizione telematica dei documenti qualora intenda avvalersi della valutazione sugli atti. La valutazione agli atti prevede che la valutazione venga fatta esclusivamente sulla base della documentazione inviata, senza essere visitati.

2. Invio documenti entro 40 gg o chiamata a visita

L’interessato ha 40 giorni di tempo per inviare i documenti richiesti. Nel caso in cui si dovesse scegliere di inviare la documentazione sanitaria in modalità telematica la valutazione avverrà solo sulla base della stessa (valutazione agli atti).
Se invece l’interessato sceglierà di essere visitato non dovrà fare altro che attendere la raccomandata per la convocazione a visita.

3. Convocazione a visita via raccomandata e SMS

L’interessato che sceglie di essere visitato (rifiuta quindi la valutazione agli atti e non invia alcun documento online) è convocato a visita diretta a mezzo raccomandata A/R. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale, ma questo, come già detto, non incide in alcun modo sulle prestazioni. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato un SMS sul numero di cellulare, se noto all’Istituto.

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4. Promemoria telefonico

In tutti i casi l’interessato sarà sempre avvisato dalla telefonata di un operatore INPS, sempre nel caso in cui il numero di telefono sia noto all’istituto. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. A seguito della telefonata sarà inviato un ulteriore SMS come promemoria.

5. Assenza a visita

Se l’interessato non può recarsi a visita nell’orario stabilito sarà tenuto a produrre la documentazione che possa giustificare l’assenza. Tale giustificazione è valida solo per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita. L’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione e l’interessato dovrà ripresentare la domanda ex novo.

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