Non sarà più necessaria la rinuncia da parte di chi già fruisce dei permessi 104. Grazie alle modifiche apportate dall’articolo 3 comma 1 lettera b) n. 2) del decreto legislativo n. 105/2022, dal 13 Agosto 2022 i 3 giorni di permesso lavorativo dei permessi legge 104/92 possono essere suddivisi per più lavoratori che si occupano della stessa persona disabile. La modifica non si applica al congedo straordinario.
Permessi 104 stop al referente unico: ora si possono suddividere tra più lavoratori. Eliminato un altro ostacolo burocratico per i disabili e le loro famiglie. Fino a ieri poteva essere una sola persona a fruire dei 3 giorni di permesso lavorativo legge 104/92, e per cambiare assistente (referente) era necessaria la domanda del nuovo lavoratore, alla quale doveva essere allegata anche esplicita rinuncia da parte di chi aveva fruito dei permessi fino a quel momento. Questo negli anni ha creato non pochi problemi.
Immaginate un genitore anziano con 3 o 4 figli che si prendono cura di lui: solo uno dei 4 figli poteva fruire dei permessi per prestargli assistenza. Considerati i tempi dell’INPS per lavorare questo tipo di domande (30/40 giorni), se per ogni cambio di figlio era necessaria una nuova domanda con rinuncia dell’altro praticamente si faceva prima a prendere ferie che non a fruire del permesso 104. L’articolo 3 comma 1 lettera b) n. 2) del decreto legislativo n. 105/2022 ha di fatto eliminato il principio del referente unico dell’assistenza.
>> Come rinunciare ai 3 giorni di permesso lavorativo legge 104/92 <<
Eliminato il referente unico per i permessi legge 104, ora possono essere suddivisi tra più lavoratori
Ora i referenti possono essere più di uno, e possono spartirsi i 3 giorni di permesso retribuito. Complessivamente rimane il limite di 3 giorni mensili. Quindi se un referente fruisce di 2 giorni nell’arco del mese, rimane un solo giorno di cui gli altri referenti possono fruire.
A partire dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. La modifica non si applica al congedo straordinario, misura per la quale rimane ancora la regola del referente unico.
Di seguito riportiamo il testo del citato articolo:
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;
>> Congedo straordinario legge 104/92, ora spetta anche ai conviventi di fatto <<
Come presentare domanda dei permessi legge 104/92
La domanda permessi legge 104/92 art. 3 comma 3 può essere presentata:
- dal lavoratore che deve assistere un familiare disabile
- dal lavoratore disabile per se stesso.
Si ricorda che i tempi medi di lavorazione di queste domande da parte dell’INPS si aggirano intorno ai 30/40 giorni.
Può essere inviata all’INPS nelle seguenti modalità:
- online con le credenziali SPID/CIE/CNS attraverso il sito dell’INPS (supporto alla compilazione della domanda online)
- tramite enti di Patronato o CAF
Documentazione da allegare alla domanda
Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda di permessi legge 104/92 i seguenti documenti:
- la Dichiarazione del disabile maggiorenne in situazione di gravità
- i documenti d’identità del richiedente e del disabile
