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Quante volte si può prendere la Naspi?

da Redazione
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Quante domande di Naspi si possono presentare? Posso richiedere la disoccupazione due o più volte nell’arco dell’anno?

Quante volte si può prendere la Naspi? Nell’era del lavoro precario, tempi in cui il lavoro fisso è ormai una chimera, il paracadute della Naspi è un ammortizzatore fondamentale per affrontare le spese che più o meno quotidianamente siamo costretti ad affrontare. Bollette, condominio, affitto, mutuo, ma anche le spese scolastiche per i figli e la semplice spesa per mangiare, sono spese che senza l’indennità di disoccupazione sarebbero impossibili da sostenere.

Per questo in molti ci state chiedendo se c’è un limite nel numero di domande di Naspi che si possono presentare. La risposta è no. O meglio, il limite per percepire la Naspi non è determinato da numero di domande che si possono presentare, bensì dal diritto maturato. In parole povere, se il lavoratore può sempre soddisfare i requisiti per l’accoglimento della domanda ha sempre diritto di percepirla, dunque potrà sempre presentare domanda. Non c’è, quindi, un limite massimo di domande di Naspi che possono essere presentate.


Quante volte si può prendere la disoccupazione?

Non essendoci un numero massimo di domande di Naspi che possono essere presentate, il lavoratore che ne ha diritto può presentare domanda di Naspi ogni volta che ritiene di averne diritto.

L’importante è essere certi di poter soddisfare tutti i requisiti richiesti per poter accedere al diritto, requisiti che vi riassumiamo qui sotto.

1) Possesso di almeno 13 settimane lavorative nei 4 anni che precedono la data di presentazione della domanda

Al fine del raggiungimento di tale requisito non sono considerati utili i seguenti periodi:
lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale
malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro
maternità obbligatoria e congedo parentale fruiti in costanza di rapporto di lavoro e per i quali sia effettivamente stata versata la contribuzione
cassa integrazione straordinaria, ordinaria e in deroga con sospensione dell’attività a zero ore
-assenze per permessi e congedi straordinari legge 104/92 fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
-aspettativa sindacale
– i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati
A tale proposito si specifica che si applica un ampliamento dell’arco temporale all’interno del quale cercare le giornate utili al raggiungimento di questo requisito nell’eventualità in cui nell’arco dei 4 anni precedenti la domanda si siano verificati uno o più eventi tra quelli sopracitati.
La misura dell’ampliamento è pari alla durata degli eventi sopracitati all’interno dei 4  anni precedenti la data della domanda di NASpI.


2) Perdita involontaria del posto di lavoro

Per perdita involontaria del posto di lavoro si intendono: licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del proprio figlio, dimissioni per giusta causa,  licenziamento per giustificato motivo oggettivo


3) Possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettive negli ultimi 12 mesi

Si richiede il possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettive (cioè “giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria”) nei 12 mesi precedenti la data della domanda (inizialmente si faceva riferimento a 18 giornate, variazione avvenuta in corso d’opera che lascerà fuori dal diritto non pochi lavoratori).
Al fine del raggiungimento di tale requisito non sono considerati utili i seguenti periodi:
malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro
maternità obbligatoria e congedo parentale fruiti in costanza di rapporto di lavoro e per i quali sia effettivamente stata versata la contribuzione
cassa integrazione straordinaria, ordinaria e in deroga con sospensione dell’attività a zero ore
-assenze per permessi e congedi straordinari legge 104/92 fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
-aspettativa sindacale
– i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati

A tale proposito si specifica che si applica un ampliamento dell’arco temporale all’interno del quale cercare le giornate utili al raggiungimento di questo requisito nell’eventualità in cui nell’arco dei 12 mesi precedenti la domanda si siano verificati uno o più eventi tra quelli sopracitati.
La misura dell’ampliamento è pari alla durata degli eventi sopracitati all’interno dei 12 mesi precedenti la data della domanda di NASpI.


4) Presentazione della domanda entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro

La domanda di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro. per non perdere nessuna giornata e per avere il pagamento il prima possibile, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dal termine del rapporto di lavoro.


5) Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI online, o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego.

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