L’INPS ha aggiornato le procedure per la liquidazione delle pensioni con Quota 103, ecco quando fare domande e da quando decorre.
Pensione anticipata flessibile Quota 103, quando fare domanda e quando verrà liquidata. Nel comunicato stampa del 11 maggio 2023 l’INPS dichiara aggiornate le procedure di liquidazione delle pensioni con quota 103 per gli aventi diritto. Le tempistiche cambiano in base alla cassa di appartenenza.
Requisiti Quota 103
Il riferimento alla pensione anticipata flessibile è la Circolare INPS numero 27 del 10 marzo 2023.
I requisiti per l’accesso alla pensione anticipata Quota 103 sono anagrafici, 62 anni di età, e contributivi, 41 anni di contributi, i quali devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Quota 103 quando fare domanda
È possibile presentare domanda di pensionamento anticipato con Quota 103 in qualunque momento, purché i requisiti di cui sopra vengano perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Clicca qui per presentare in autonomia la domanda di Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103) oppure segui le istruzioni nelle immagini qui sotto. L’accesso per la compilazione della domanda è possibile solo tramite le credenziali SPID/CIE/CNS.
Quando viene liquidata Pensione anticipata flessibile
Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra:
- dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
- dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 – decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.
Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.