Reddito di Cittadinanza, decadenza e sanzioni quando non si rispettano il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale
Reddito di Cittadinanza, decadenza e sanzioni. Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza è sottoposto a degli obblighi particolari, sottoscritti dall’interessato al momento della domanda, firmando il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. Venir meno al contratto può costare molto a chi rispetta le regole e in alcuni casi è prevista anche la reclusione fino a 6 anni.
In quali casi si verifica la decadenza dal diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza?
Quali sono e a quanto ammontano le sanzioni nel caso in cui non dovessero essere rispettati il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale?
Reclusione per false dichiarazioni
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
In tal caso è prevista anche la decadenza immediata dal diritto nonché la restituzione dell’intero importo già indebitamente erogato.
Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
Reclusione per omessa comunicazione dei redditi
L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, quindi da lavoro nero, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
In tal caso è prevista anche la decadenza immediata dal diritto nonché la restituzione dell’intero importo già indebitamente erogato.
Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
Decadenza dal diritto di percepire il Reddito di Cittadinanza
E’ disposta la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione
- non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti
- non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile
- non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 12
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo o di impresa in nero
Sanzioni e decurtazioni Reddito di Cittadinanza
In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione
- la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di due mensilità , in caso di prima mancata presentazione
- la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione
In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni
- la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale
- la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale
- la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
Controlli e responsabilità
Il recupero delle mensilità è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati sono riversati dall’INPS all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone, in caso di decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
Le informazioni relative alle violazioni citate vengono comunicate dai centri per l’impiego e dai comuni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertati illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni,
l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
