Reddito di Cittadinanza – Disegno di Legge numero 1148 del 29 Ottobre 2013
Di seguito riportiamo il Disegno di Legge del Reddito di Cittadinanza del 29 Ottobre 2013 che dovrebbe entrare in vigore dal 1° Gennaio 2019. La proposta prevede l’erogazione di un sussidio mensile minimo per tutti i cittadini italiani che si trovano in difficoltà economiche. Al momento il governo sta ancora lavorando alla proposta di legge definitiva, è dunque molto probabile che alcuni punti verranno successivamente modificati.
ART. 1. (Finalità)
ART. 2. (Definizioni)
ART. 3. (Reddito di cittadinanza e sua determinazione)
ART. 4. (Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al reddito di cittadinanza)
ART. 5. (Funzioni di gestione, controllo ed erogazione)
ART. 6. (Struttura informativa centralizzata)
ART. 7. (Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza)
ART. 8. (Durata del beneficio)
ART. 9. (Obblighi del beneficiario)
ART. 10. (Attività dei centri per l’impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari)
ART. 11. (Obblighi del beneficiario in relazione all’inserimento lavorativo)
ART. 12. (Cause di decadenza del beneficio in relazione all’inserimento lavorativo)
ART. 13. (Diritto all’abitazione)
ART. 14. (Misure integrative del reddito di cittadinanza)
ART. 15. (Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)
ART. 16. (Erogazione)
ART. 17. (Incentivi)
ART. 18. (Verifiche della fruibilità del reddito di cittadinanza e sanzioni)
ART. 19. (Delega al Governo per l’istituzione del salario minimo orario)
ART. 20. (Copertura finanziaria)
DISEGNO DI LEGGE REDDITO DI CITTADINANZA N. 1148
Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l’introduzione del salario minimo orario d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI,
COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, BATTISTA, FATTORI e PETROCELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013
Onorevoli Senatori. — Nessuno deve rimanere indietro! Attualmente in Italia sono troppe le persone e le famiglie che dispongono di un reddito che non permette di vivere con dignità. La mancanza di lavoro e di occupazione ne è la causa principale. Bisogna agire sui redditi e sul lavoro. Lo Stato, ma soprattutto i cittadini, non possono restare inermi.
La crisi mondiale in atto non è contingente ma sistemica e strutturale. È un punto di non ritorno con cui il capitalismo globale deve fare i conti. Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i cosiddetti poveri, ha contribuito a ridurre
in maniera determinante il potere d’acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse del sistema economico attuale.
È necessario agire subito con un cambio di rotta e mettere al centro dell’azione politica il benessere del cittadino, riconoscendone innanzitutto i diritti di base: avere la possibilità e gli strumenti necessari per vivere una vita dignitosa, il diritto al lavoro, all’istruzione, all’informazione e alla cultura.
Abbiamo messo da parte i diritti dell’uomo per fare posto al consumismo sempre più estremo. È necessario rivedere tutto, partendo dall’istruzione. Ormai la scuola non è più vincolata tanto alla cultura quanto al prodotto interno lordo (PIL), in quanto si studia per cercare lavoro, si lavora per produrre, si producono beni, spesso non necessari e inutili, in eccesso rispetto alle reali necessità del mercato, per aumentare il valore del PIL.
Dobbiamo rivedere il concetto stesso di lavoro. Perché lavoriamo? Lavoriamo per offrire beni e servizi alla società. Lavoriamo per essere retribuiti e garantirci gli stessi beni e servizi che la società ci offre. Lavoriamo per assicurarci un guadagno grazie alla formazione scolastica e alle competenze acquisite negli anni, dall’artista all’operaio, dall’insegnante al
dirigente. Lavoriamo non per far crescere l’indice di produttività, ma per far crescere il benessere, per vivere una vita dignitosa e felice.
Occorre prendere coscienza che, con le misure adottate dall’attuale classe politica, mai più ci sarà lavoro stabile e garantito per tutti. La conseguenza di tutto ciò è una progressiva e irreversibile esclusione di tanti dal tessuto sociale e dunque un impoverimento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità, il cui contraltare è un aumento dell’insicurezza e del rischio sociale e della violenza urbana, fonti di rabbia e di arroccamento individuale di alcuni rivilegiati nelle proprie posizioni acquisite.
La criticità della situazione attuale è confermata dai dati. Nel primo decennio degli anni Duemila, l’Italia è risultato il Paese dell’Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia; rispetto al picco toccato sei anni fa, il PIL italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL pro capite è diminuito del 10,4 per cento, in misura pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell’area euro.
Le tabelle dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il secondo trimestre del 2013 rilevano che sono circa 3 milioni i disoccupati e circa 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare. In ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1.000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3.000 euro.
Nel 2013 sono 4 milioni i cittadini italiani che, per sfamarsi, sono costretti a chiedere aiuto, con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 4 per cento rispetto al 2010.
Le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa sono 9.563.000, pari al 15,8 per cento della popolazione.
Nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influendo significativamente in modo negativo sulla produzione e sull’occupazione.
La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione al recente incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, le cui ricadute in termini annui comporteranno per ogni famiglia un aggravio di 207 euro, pari allo 0,80 per cento di aumento del tasso di inflazione.
La riduzione della domanda interna è stata il fattore determinante del calo dell’attività economica.
In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell’11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata pari al 7,8 per cento.
L’occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007.
Il livello di tassazione e di contribuzione gravante sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie, oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L’elevata imposizione sui redditi di lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra i più bassi d’Europa. L’effetto dell’elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l’incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, con il valore più alto tra quelli rilevati negli Stati aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Nell’attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale lo Stato ha finora risposto in modo insufficiente. L’introduzione della carta acquisti non ha costituito e non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale.
Peraltro, ulteriori tentativi già attuati per regolare l’apporto economico degli appositi fondi europei, tramite il solo utilizzo di carte di acquisto, rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale.
Si ritiene necessaria la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire
certezze. È altresì necessaria una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti, valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzioni attraverso una chiara ripartizione delle competenze.
Uno Stato, il cui scopo è prendersi cura dei cittadini che ne fanno parte, non deve lasciare nessuno indietro: quindi, in una prima fase, deve porre al centro della bussola politica un reddito minimo garantito per chiunque viva sotto la soglia di povertà relativa. Ogni cittadino deve poter contare su un reddito minimo indispensabile per vivere dignitosamente, sul diritto alla casa, al riscaldamento, al cibo, all’istruzione, all’informazione: un reddito minimo utile ad ottenere un lavoro congruo, nel rispetto della formazione scolastica e delle competenze professionali acquisite. Altra esigenza, non meno importante delle precedenti, è quella di abbattere la condizione di schiavi moderni, cioè la condizione nella quale si trovano
tanti individui, laureati e non, costretti ad accettare qualsiasi lavoro, sottopagato, precario, senza possibilità di crescita o, addirittura, senza un adeguato contratto.
Oggi i giovani che restano in Italia non hanno più speranza nel futuro.
È necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all’esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali.
Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l’attuazione del reddito di cittadinanza universale, individuale e incondizionato, ossia destinato a tutti i residenti adulti a prescindere dal reddito e dal patrimonio, non condizionato al verificarsi di condizioni particolari e non subordinato all’accettazione di condizioni. Potremo raggiungere tale livello solo a seguito di una radicale riforma dell’ordinamento tributario e del sistema sociale, tesa ad una migliore ridistribuzione del contributo fiscale, con il duplice obiettivo certo e non più differibile di eliminare la piaga dell’evasione fiscale e di ridurre la pressione tributaria e contributiva.
Non dovrà essere una misura assistenziale, in quanto reddito primario, cioè «reddito che remunera un’attività produttiva di valore, che è l’attività di vita» (Andrea Fumagalli).
Il reddito di cittadinanza universale e incondizionato è un rapporto due volte vincente. È un investimento che, dati i suoi effetti stabilizzanti, da un punto di vista macroeconomico, si ripaga sia nel breve termine, sia nel lungo periodo, grazie ai positivi impatti sullo sviluppo umano e sulla produttività; perciò deve essere una componente comprensiva e permanente
della strategia di sviluppo per una crescita inclusiva, andando al di là della temporanea «gestione delle crisi».
Il fine del presente disegno di legge è quello di raggiungere a un primo livello, non ancora ideale, l’introduzione del reddito di cittadinanza, ossia di quelle misure sociali ed economiche volte a realizzare l’obiettivo — più volte ribadito dall’Unione europea — di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando per
sempre l’attuale organizzazione frammentaria e assistenzialistica e indirizzando le scelte politiche verso l’adozione di un sistema volto a ridurre l’esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell’ambito della moderna società organizzata.
I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall’altro incentivare la crescita personale e sociale dell’individuo attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura.
L’approvazione di un disegno di legge sul reddito di cittadinanza, oggi più che mai, rappresenta un obbligo per l’Italia, considerato che la Comunità e, poi, l’Unione europea, fin dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, ha esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando agli Stati di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un’assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che solo l’Italia, l’Ungheria e la Grecia a tutt’oggi non hanno attuato alcuna forma di reddito minimo uniforme a livello nazionale.
Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il Consiglio europeo ha indicato la promozione dell’integrazione sociale come uno degli obiettivi per la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale.
La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020:
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010)2020] indica tra gli obiettivi da raggiungere, per una crescita inclusiva volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio di povertà.
La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 marzo 2012, evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/2039(INI)] e chiede agli Stati membri che si compiano progressi reali nell’ambito dell’adeguatezza dei
regimi di reddito minimo; sottolinea inoltre l’esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base per combattere la povertà e l’esclusione sociale, attraverso l’incremento delle possibilità di occupazione e l’accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro. La stessa ritiene che l’introduzione, in tutti gli Stati membri dell’Unione
europea, di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno in favore delle persone con un reddito insufficiente, attraverso una prestazione economica e l’accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l’integrazione sociale; ritiene altresì che i
sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 per cento del reddito medio dello Stato membro interessato. Sottolinea, infine, che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà; che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi e che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società.
Nella comunicazione della Commissione europea «Un’esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (Bruxelles, 27 febbraio 2013) viene evidenziato che «eliminare la povertà e garantire prosperità e benessere duraturi sono tra le sfide più pressanti che il mondo si trova ad affrontare».
L’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che «Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».
L’articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che l’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consentano una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, la lotta contro l’emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo.
Nell’articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale) è previsto che «Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale, le Parti s’impegnano: a prendere misure nell’ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l’effettivo
accesso in particolare al lavoro, all’abitazione, alla formazione professionale, all’insegnamento, alla cultura, all’assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso».
Sulla scorta di tali enunciazioni si ritiene doverosa e non più procrastinabile l’approvazione di una legge che riconosca a tutti i cittadini il diritto di ricevere un reddito minimo.
L’articolo 1 sancisce dunque che il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Sono tutelati i diritti all’informazione, all’istruzione, al lavoro e alla cultura tramite l’istituzione del reddito di cittadinanza in tutto il territorio nazionale con il fine, di non minore importanza, di assicurare serenità e certezza nella vita dell’individuo, tramite l’eliminazione dell’ansia dovuta alla precarietà che molti lavoratori hanno dovuto accettare. Anche in questo senso agisce il reddito di cittadinanza, garantendo ad ognuno la possibilità di potersi affermare nel mondo del lavoro vincendo il ricatto del lavoro nero, del lavoro mal pagato o precario.
L’articolo 2 definisce le nozioni essenziali per il contenuto dell’intero testo di legge. Viene indicata la definizione di reddito di cittadinanza, costituito dall’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che vivono al di sotto della soglia di rischio di povertà. Sono inoltre esposte altre definizioni tra cui quelle riferite a beneficiari, struttura informativa centralizzata, soglia di rischio di povertà, reddito familiare, nucleo familiare, familiari a carico, fondo per il reddito di cittadinanza, bilancio di competenze e salario minimo garantito.
L’articolo 3 analizza il reddito di cittadinanza descrivendone la parte principale ossia quella riferita al sostegno al reddito. Il disegno di legge prevede che per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale sia garantito un reddito stabilito in ordine alla composizione del nucleo familiare ed all’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea (at risk of poverty), di valore pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per la persona singola nell’anno 2014 in euro 9.360 annui e euro 780 mensili. La misura è quindi riferita al valore mediano del reddito che in Italia è stato fissato nel 2013 da Eurostat a euro 15.514. Ma che cos’è il reddito mediano? Si tratta della linea di reddito entro la quale stanno la metà delle famiglie italiane. L’indicatore ufficiale di povertà permette di considerare a rischio di povertà la persona che non raggiunge il reddito pari a 6/10 di 15.514 euro ossia 9.360 euro all’anno. Per calcolare questa soglia anche per il nucleo familiare con più componenti si fa riferimento alla cosiddetta «scala di equivalenza modificata OCSE» ossia ad una serie di coefficienti riconosciuti a livello internazionale utili a commisurare la soglia di povertà per ogni nucleo familiare secondo la propria composizione. La scala di equivalenza rappresenta il fatto che in ambito familiare si sviluppano delle economie di scala che permettono il sostentamento all’intero nucleo familiare con risorse meno che proporzionali rispetto a quanto necessita alla persona singola. Nella pratica al singolo ed al primo adulto presente nel nucleo viene associato un valore pari all’unità mentre ai familiari conviventi oltre al primo adulto è associato il valore 0,5 a meno che non si tratti di minori di età inferiore
ai quattordici anni per i quali è previsto il coefficiente pari a 0,3. La somma dei coefficienti si traduce, per il nucleo familiare, nel fattore di scala per cui va moltiplicata la soglia di povertà riferita alla persona singola pari a 780 euro mensili. I valori di riferimento sono raccolti nell’allegato 1 al presente disegno di legge. Il sostegno economico del reddito di
cittadinanza sarà pari alla differenza tra la soglia così calcolata e gli eventuali redditi percepiti a seconda dei casi o dalla persona singola o dal nucleo familiare. La scelta della misura economica è avallata dal punto di vista tecnico dallo studio svolto dall’ISTAT e presente nella relazione annuale ISTAT 2014 che quantifica l’intera misura in 15,5 miliardi di euro. Dalla relazione allegata allo studio si legge: il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito, è pari a 780 euro per un singolo, a 1.014 euro per un genitore solo con un figlio minore e 1.638 euro per una coppia con due figli minori. Questa ipotesi di applicazione della misura, stimata con il modello di microsimulazione delle famiglie dell’ISTAT, avrebbe avuto nel 2012 un costo totale pari a 15,5 miliardi di euro pari a circa l’1 per cento del PIL. Il 99,1 per cento di questa cifra sarebbe stato erogato a favore della totalità delle famiglie con un reddito inferiore all’80 per cento della linea di povertà. Il beneficio
medio per famiglia è pari a 12.175 euro l’anno per le famiglie molto povere (con meno del 20 per cento della linea di povertà) e decresce all’aumentare del reddito fino a circa 2.500 euro per le famiglie con redditi compresi fra il 60 e l’80 per cento della linea di povertà. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 è aggiornata annualmente attraverso l’indice della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’ISTAT. Questo disegno di legge tutela sia il nucleo familiare sia il singolo componente, in quanto tutti i componenti del nucleo familiare, se maggiorenni, hanno diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota loro spettante, secondo semplici
algoritmi matematici indicati nella tabella di cui all’allegato 2 al disegno di legge. In pratica, se il nucleo familiare ha un reddito inferiore ai valori indicati nell’allegato 1, con l’accesso a questa misura, ciascun componente maggiorenne avrà diritto a ricevere un certo importo come reddito di cittadinanza, in relazione al reddito familiare complessivo e al proprio reddito individuale. Per le persone che hanno percepito nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, un reddito maggiore al quadruplo del reddito di cittadinanza annuo di riferimento, il comma 4 dell’articolo 3 prevede che l’erogazione economica del reddito di cittadinanza sia posticipata a differenza delle persone che si trovano in situazioni
reddituali più critiche. Il calcolo dell’attesa, quantificata in numero di mesi, è calcolato tramite una formula matematica presente in allegato. Il disegno di legge prevede la possibilità di fruizione del beneficio anche per i lavoratori autonomi: pertanto al comma 5 dell’articolo 3 sono indicati i requisiti di accesso per l’anzidetta categoria di lavoratori per la quale,
in ragione di motivazioni contabili, è necessario che la misura del reddito di cittadinanza venga elaborata con modalità diverse rispetto a quelle previste per il resto della platea dei beneficiari. Il comma 10 sancisce che il reddito di cittadinanza e impignorabile e non costituisce reddito imponibile.
L’articolo 4 definisce chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Esso è ispirato a princìpi di universalità ancorché legati alla sostenibilità economica e finanziaria. Pertanto, la misura viene allargata a tutti i residenti cittadini europei e agli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato accordi di reciprocità sulla sicurezza sociale. Uno dei fini del presente disegno
di legge è quello di migliorare sia la domanda sia l’offerta di lavoro. Per questo motivo, per i più giovani, ossia per i maggiorenni fino a venticinque anni di età, è stabilito che il possesso di una qualifica professionale o di un diploma di scuola media di secondo grado o in alternativa la frequenza di un corrispondente corso di studi o formazione sia requisito
necessario e fondamentale per accedere al reddito di cittadinanza. L’articolo 4 contiene altresì uno strumento utile a limitare eventuali abusi del reddito di cittadinanza. Nello specifico viene sancito che la persona che si stacca dal nucleo familiare per motivi di studio, riceverà il reddito di cittadinanza solo se la famiglia di provenienza è in possesso dei
requisiti reddituali per l’accesso ai benefici del disegno di legge.
L’articolo 5 indica gli enti preposti e le competenze loro assegnate per l’attuazione delle procedure necessarie per il raggiungimento delle finalità del disegno di legge compresa l’implementazione del «libretto formativo elettronico del cittadino» che raccoglie tutte le informazioni utili sulla formazione del lavoratore. La struttura che ha il ruolo di regia è il centro per l’impiego territorialmente competente. Già da questa scelta emerge con evidenza che il legislatore intende dare alla proposta un peculiare orientamento verso il lavoro. Non si vogliono elargire risorse finalizzate al sostentamento in sé, ma s’intende liberare l’individuo dall’ansia della disoccupazione e della precarietà. Il primo passo per compiere ciò è fare in modo che l’individuo intraprenda percorsi di avvicinamento al lavoro.
I centri per l’impiego devono essere le strutture dotate delle migliori competenze per garantire che questo percorso venga svolto nel migliore dei modi, come peraltro previsto dalla raccomandazione del Consiglio europeo dell’8 luglio 2014 con il quale si sottolinea la necessità per l’Italia di progredire rapidamente con i piani di miglioramento dei servizi di collocamento rafforzando i servizi pubblici per l’impiego. L’accettazione della domanda, la verifica di alcuni requisiti e l’accompagnamento al lavoro sono alcune tra le funzioni cardine che i centri per l’impiego svolgeranno. I comuni, per loro competenza, aiuteranno gli anziani e le persone particolarmente disagiate a presentare la domanda per il reddito di
cittadinanza attraverso i servizi sociali che completeranno le funzioni svolte dai centri per l’impiego al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di emarginazione. I comuni avranno anche il compito di verificare la reale composizione dei nuclei familiari. Le regioni avranno funzioni meno dirette ma al pari importanti, quali la cooperazione con i comuni e i centri per l’impiego, per agevolare l’attuazione di politiche attive per il lavoro e sostenere la nascita di progetti finalizzati alla creazione di imprese e di nuove realtà imprenditoriali.
L’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale avranno funzioni di controllo e verranno interrogati dai centri per l’impiego per valutare la veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti per ciò che concerne i redditi.
Le scuole, le università e i centri di formazione saranno chiamati a certificare per via telematica sia l’assolvimento degli obblighi scolastici sia le competenze certificate degli studenti.
Le regioni, attraverso l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro e sulle politiche sociali, valuteranno la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale e forniranno le statistiche sulla possibile platea dei beneficiari.
Le agenzie formative accreditate forniranno ai centri per l’impiego ogni informazione relativa alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi, alla frequenza da parte degli iscritti e forniranno i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la struttura informativa centralizzata.
Viene altresì istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, che avrà il compito di analizzare l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l’obiettivo di rendere funzionale il dispositivo previsto dal presente disegno di legge nonché gli altri strumenti offerti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale.
L’articolo 6 descrive la struttura informativa centralizzata, prevedendo la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l’unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni di cui all’articolo 5. La gestione dei procedimenti riferiti al reddito di cittadinanza sarà in questo modo facilitata e utilizzerà quanto già esiste grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Nella struttura informativa centralizzata confluiranno i dati anagrafici del richiedente, lo stato di famiglia, la certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la certificazione del reddito al netto delle imposte, riferito all’anno in corso, la certificazione del reddito di cittadinanza percepito, i dati in possesso dell’INPS, quelli relativi ai beni immobili di proprietà, alle competenze certificate, allo stato di frequenza scolastica del minore.
La struttura informativa centralizzata comprende dunque i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione. Al fine di
rendere efficiente il processo di completamento e costituzione dell’archivio informatico centralizzato, il Governo è delegato a introdurre disposizioni che prevedano controlli sul personale dirigenziale incaricato di curare i procedimenti per la realizzazione dello strumento, con relative sanzioni nei casi di inottemperanza o inefficienza in relazione al completamento dei processi medesimi, in quanto ritenuti fondamentali per il perseguimento delle finalità del presente disegno di legge.
L’articolo 7 descrive le modalità che andranno seguite per la presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza. Poiché l’importo del beneficio sarà calcolato sulla base dei redditi attuali, il richiedente consegnerà una dichiarazione riferita ai redditi percepiti da tutto il proprio nucleo familiare nei dodici mesi precedenti la richiesta di acceso al reddito di cittadinanza e degli eventuali redditi che verranno percepiti nei dodici mesi successivi; lo stesso dovrà fornire la dichiarazione ISEE, così da rappresentare la propria situazione reddituale e patrimoniale in modo chiaro e trasparente. Il tutto dovrà essere presentato presso i centri per l’impiego e — per chi ha più bisogno di assistenza — presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni. Sempre all’articolo 7 è sancito che le procedure di verifica dei requisiti devono concludersi entro trenta giorni.
L’articolo 8 stabilisce che la fruizione del beneficio perdura fino al miglioramento della situazione economica del beneficiario rispetto ai parametri indicati negli articoli precedenti e finché il beneficiario rispetti gli obblighi indicati nell’articolo successivo. L’articolo 9 disciplina gli obblighi del beneficiario. Gli obblighi di natura generale, che devono
essere rispettati da tutti i beneficiari, prevedono che il beneficiario, in età non pensionabile, è tenuto a iscriversi ai centri per l’impiego, a dare la propria disponibilità al lavoro, a intraprendere, entro sette giorni, percorsi di inserimento lavorativo e a comunicare tempestivamente, entro un termine prestabilito, il cambiamento della propria situazione reddituale, affinché possa operarsi il ricalcolo esatto dell’importo del beneficio che gli spetta.
Tale termine è fissato in trenta giorni. Un altro obbligo di natura generale stabilito dall’articolo 9 è quello di fornire un piccolo contributo verso la collettività, in linea con le proprie qualifiche e propensioni, attraverso la messa a disposizione di una parte del proprio tempo per la partecipazione a progetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. Saranno i comuni a istituire e gestire i progetti per l’utilizzo di questa speciale risorsa.
L’articolo 10 regola l’attività dei centri per l’impiego e l’inserimento lavorativo dei beneficiari. Vengono descritti tutti i passi del percorso di accompagnamento al lavoro da compiersi presso i centri per l’impiego, oltre alle funzioni che possono essere svolte dalle agenzie di intermediazione per il lavoro.
Il personale dei centri per l’impiego prende in carico il soggetto. Da questo momento prende avvio il percorso di bilancio delle competenze finalizzato a individuare le attitudini di chi cerca lavoro per poi stabilire i successivi passi, tra cui l’inserimento lavorativo o l’inizio di percorsi formativi o la partecipazione a progetti per la nascita di nuove realtà imprenditoriali, o a progetti partecipati da comuni e regioni per condividere finalità, competenze e risorse.
I dati necessari per l’attuazione del processo di accompagnamento al lavoro saranno condivisi tra gli enti interessati attraverso la struttura informativa centralizzata; la stessa struttura sarà altresì utilizzata dai soggetti autorizzati a svolgere alcune attività concernenti la ricerca di occupazione, quali le agenzie di intermediazione per il lavoro e le agenzie di
somministrazione di lavoro. Il centro per l’impiego ha inoltre il compito di pubblicizzare le misure di sostegno al reddito e al lavoro previste dal disegno di legge. L’articolo 10 comprende difatti diversi strumenti finalizzati alla creazione di lavoro regolare, come ad esempio la possibilità per i beneficiari di accedere a progetti per l’utilizzo agricolo di terre demaniali
date in concessione, oppure l’incentivo per la nascita di startup innovative, o l’estensione della struttura informativa centralizzata allo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavori brevi pagabili on-line attraverso voucher o gli incentivi per le aziende che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza o ancora gli incentivi per la lotta al lavoro
nero.
Al fine di rendere stringente l’impegno delle agenzie di formazione, queste ultime sono obbligate ad organizzare corsi, secondo le direttive degli osservatori nazionale e regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e dovranno garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi, che abbiano conseguito il titolo finale. Le agenzie di
formazione non possono ricevere finanziamenti pubblici per l’organizzazione di corsi per l’anno successivo, qualora non raggiungano il predetto risultato.
L’articolo 11 indica gli obblighi da rispettare in relazione all’inserimento lavorativo. Tra questi il più importante è l’obbligo di fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti. Altri obblighi sono: seguire il percorso per l’inserimento lavorativo; impegnarsi in modo attivo per la ricerca del lavoro tramite un piano di azione individuale; seguire le istruzioni indicate dai servizi competenti; seguire se necessario un percorso formativo; sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate.
L’articolo 12 definisce le cause di decadenza dal beneficio nel caso di inosservanza degli obblighi previsti. In particolare, la decadenza interviene quando il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro sostiene più di tre colloqui con palese volontà di ottenere un esito negativo, ovvero rifiuta la terza offerta di lavoro consecutiva ritenuta congrua, o recede senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte nel corso dell’anno solare.
Si considera congrua un’offerta di lavoro quando essa è attinente alle competenze segnalate dal beneficiario in fase di registrazione presso il centro per l’impiego, la retribuzione oraria è uguale o superiore all’80 per cento rispetto alle mansioni di provenienza o a quanto previsto dai contratti nazionali di riferimento, il luogo di lavoro è situato nel raggio di 50 chilometri dal luogo di residenza ed è raggiungibile entro ottanta minuti con i mezzi pubblici.
Le madri, fino al terzo anno di età dei figli, ovvero i padri, se richiesto o in caso di nucleo familiare monoparentale, sono esentati dall’obbligo della ricerca del lavoro.
L’articolo 13 riconosce ai beneficiari del reddito di cittadinanza il diritto all’abitazione, quale bene primario, tramite forme di agevolazione del pagamento del canone di locazione. Al comma 3 si prevede altresì un incremento di 500 milioni di euro il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle case in locazione per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
L’articolo 14 definisce le misure integrative del reddito di cittadinanza delineando in maniera omogenea i benefìci indiretti erogati dai comuni e dalle regioni, ossia: sostegno della frequenza scolastica nella fascia dell’obbligo, dell’istruzione e della formazione dei giovani, in particolare per l’acquisto dei libri di testo e per il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie; sostegno per la fruizione di servizi sociali e socio-sanitari; formazione e incentivi all’occupazione; uso dei trasporti pubblici; sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale. Con decreto ministeriale verranno previste misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa.
L’articolo 15 individua le misure volte a tutelare le persone senza tetto o senza fissa dimora, al fine di agevolarne l’accesso al beneficio, tramite programmi annuali di assistenza da parte dei comuni, che devono essere comunicati, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 16 definisce le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, che può avvenire in contanti presso gli uffici postali oppure mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta prepagata del beneficiario.
L’articolo 17 individua incentivi per i vari soggetti ai quali è destinato il disegno di legge.
Tra questi, i datori di lavoro che, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza e i beneficiari che promuovono l’emersione del lavoro irregolare. L’incentivo ha durata massima di dodici mesi.
L’articolo 18 delinea le verifiche sulla fruizione del reddito di cittadinanza, da attuare in forma coordinata dall’INPS e dell’Agenzia delle entrate, e le relative sanzioni da applicare nel caso di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario oppure nel caso di omissione della comunicazione di eventuali variazioni della situazione reddituale, lavorativa, familiare
o patrimoniale nonché le sanzioni per la mancata frequenza ai percorsi scolastici obbligatori da parte del figlio minore a carico del beneficiario o nel caso in cui il beneficiario svolga contemporaneamente attività di lavoro irregolare.
L’articolo 19 reca la delega al Governo per l’istituzione del salario minimo orario. Si stabilisce, tra l’altro che, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale, la retribuzione oraria lorda non può essere inferiore a 9 euro.
DISEGNO DI LEGGE REDDITO DI CITTADINANZA 2019
ART. 1.
(Finalità)
1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo 1886 del codice civile, e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.
ART. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) «reddito di cittadinanza»: l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e) «sistema informatico nazionale per l’impiego»: la banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l’insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione e dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l’anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l’appartenenza
al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti
presso un centro per l’impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l’utilizzazione nella
ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l’elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
ART. 3.
(Reddito di cittadinanza e sua determinazione)
1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l’anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all’allegato 1 alla presente legge.
3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è fissata sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l’indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
4. L’erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all’allegato 3 della presente legge.
5. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l’INPS per l’assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l’imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent’anni e l’imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
6. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
7. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
8. L’accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
9. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.
10. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
ART. 4.
(Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al reddito di cittadinanza)
1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
2. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
3. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l’accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
4. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
5. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l’adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
ART. 5.
(Funzioni di gestione, controllo ed erogazione)
1. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell’implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l’attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l’impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l’orientamento e l’apprendimento permanente;
b) le regioni, in coordinamento con i centri per l’impiego, e i comuni favoriscono, d’intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei
servizi per l’impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l’offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell’orientamento, della formazione e dell’apprendimento permanente, garantendo il rispetto
degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari,
alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l’impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l’offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all’articolo 10, comma 11;
c) i comuni svolgono le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla
presentazione della richiesta al centro per l’impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, con l’anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l’impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c). I centri per l’impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei
soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e, nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all’INPS il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell’implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l’impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l’impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. I centri per l’impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l’impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l’impiego e all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;
e) l’INPS, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l’impiego territorialmente competente, all’erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per
l’impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f) l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell’ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) l’INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d’invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento all’articolo 18, comma 7;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l’impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti
iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all’inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L’Osservatorio nazionale del mercato del
lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed
offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l’attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall’ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L’Osservatorio definisce, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive
volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell’offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli
osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell’impatto occupazionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell’attività degli enti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.
ART. 6.
(Struttura informativa centralizzata)
1. I soggetti di cui all’articolo 5, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al
fine di: favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l’integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l’uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell’ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l’interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all’articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all’attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all’anno in corso, dati in possesso dell’INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l’impiego, le direzioni territoriali per l’impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all’attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l’impiego.
2. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui all’articolo 18.
3. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
4. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
5. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
6. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 7.
(Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza)
1. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma 5;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4 è verificata e attestata dai soggetti di cui all’articolo 5, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
3. I soggetti di cui all’articolo 5 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di
appartenenza.
4. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
5. Sui siti internet dei centri per l’impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
6. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l’impiego presso il quale è stata formulata l’istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza e
in caso di accoglimento della domanda, invia all’INPS per via telematica la disposizione di erogazione..
ART. 8.
(Durata del beneficio)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 4. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
ART. 9.
(Obblighi del beneficiario)
1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, di cui all’articolo 10.
3. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell’entità dell’ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
4. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), sostenuto presso il centro per l’impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
5. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 4.
6. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 4 sono subordinati all’attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
7. L’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 è attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
8. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all’assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4.
ART. 10.
(Attività dei centri per l’impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari)
1. I centri per l’impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
2. I centri per l’impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l’Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l’impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
3. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure
e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un’agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l’agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l’attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
4. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 66. — (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). —
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l’insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l’attuazione di progetti volti all’accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l’impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agricoltura locale».
5. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all’articolo
25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
6. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e al comma 1-bis dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 5 del presente articolo,
offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l’impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge.
7. Le agenzie, iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all’inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l’impiego del soggetto beneficiario di reddito.
8. Le agenzie di cui al comma 7, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all’inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per
l’impiego.
9. I centri per l’impiego e le agenzie di cui al comma 7, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso
del colloquio, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).
10. I centri per l’impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l’utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre
alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui all’articolo 12, comma 2, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
11. Le agenzie di cui ai commi 7 e 8 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l’assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
12. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 5, comma 2. Le agenzie formative accreditate
devono garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 5, comma 2, verificano e controllano l’attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l’obiettivo occupazionale fissato.
13. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura
informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l’impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l’impiego al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
16. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell’INPS rende possibile l’acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
ART. 11.
(Obblighi del beneficiario in relazione all’inserimento lavorativo)
1. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l’impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l’utilizzo della pagina web personale di cui all’articolo 10, comma 9, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni.
Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
ART. 12.
(Cause di decadenza del beneficio in relazione all’inserimento lavorativo)
1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l’impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c) rifiuta, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all’articolo 10;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all’80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l’importo di 3.000 euro lordi. La retribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto all’articolo 19 della presente legge;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.
3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l’impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
4. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
5. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all’articolo 11 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
6. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi dell’articolo 10, comma 2, è alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e), g) e h).
7. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 2.
ART. 13.
(Diritto all’abitazione)
1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, dall’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e
reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell’abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l’abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 20.
4. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l’accesso alle agevolazioni.
6. All’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
7. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
«479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per
l’accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma
476».
ART. 14.
(Misure integrative del reddito di cittadinanza)
1. Ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d’obbligo, in particolare per l’acquisto di libri di testo;
b) il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;
e) il sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
ART. 15.
(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)
1. Al fine di promuovere l’accesso ai benefìci di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell’accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
3. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 e i risultati conseguiti.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 3 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
ART. 16.
(Erogazione)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio
o su carta prepagata.
ART. 17.
(Incentivi)
1. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 2, utilizzando almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 1, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l’INPS, finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
3. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un’eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
4. Al beneficiario che trova autonomamente un’occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo
continuativo.
5. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.
6. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
7. Le assunzioni di cui ai commi 5 e 6 devono comportare un incremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria dell’incentivo.
8. L’incentivo mensile di cui ai commi 5 e 6 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione, nel limite dell’importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
9. L’incentivo mensile di cui al comma 5 ha una durata massima di dodici mesi.
10. L’incremento occupazionale di cui al comma 7 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale
di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
11. L’incremento occupazionale di cui al comma 7 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l’acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi
la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell’ambiente.
13. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall’accertamento dell’impiego di lavoratori in modo non regolare.
ART. 18.
(Verifiche della fruibilità del reddito di cittadinanza e sanzioni)
1. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall’avvenuto accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell’accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
2. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l’INPS e l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l’impiego territorialmente competente nonché all’autorità giudiziaria.
3. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
4. Chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
5. Il termine per la segnalazione di cui all’articolo 9, comma 3, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’effettivo incremento del reddito.
6. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
7. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l’ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all’erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l’impiego, altresì
prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 6, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui all’articolo 7, comma 6;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera
c), all’articolo 9, comma 5, all’articolo 10, comma 2 e all’articolo 15.
ART. 19.
(Delega al Governo per l’istituzione del salario minimo orario)
1. In adempimento dei princìpi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione, nonché dell’articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fissazione del valore orario dello SMO per l’anno 2015 pari a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto;
b) previsione di un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’ISTAT;
c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore allo SMO;
d) per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;
e) esclusione dal computo dello SMO delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato;
f) divieto di computare nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore;
g) divieto di impiego dello SMO in alcun modo nell’interesse del datore di lavoro e previsione della nullità di ogni patto contrario;
h) impignorabilità dello SMO;
i) divieto per la contrattazione collettiva di fissare minimi salariali inferiori allo SMO;
l) estensione delle disposizioni relative allo SMO ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell’abilitazione all’esercizio della professione;
m) previsione di sanzioni amministrative da euro 5.000 ad euro 15.000 a carico del datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a i), corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali;
n) modifica dell’articolo 646 del codice penale con aumento della pena prevista sino alla metà nel caso in cui il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d’opera mediante la violazione delle norme in materia di SMO.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini prevista al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 5. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
ART. 20.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno
2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con provvedimenti del
direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall’anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;
b) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale; in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. All’aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;
d) a decorrere dal periodo d’imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
e) a decorrere dal 1º gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e le relative risorse
iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
f) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall’anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello
Stato. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della presente legge;
g) gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente
soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
h) alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.»;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.»;
i) a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000.
Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni l’1,5 per cento; 4) per patrimoni
superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia
del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall’applicazione dell’imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali,
previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate;
l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e
forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2015. Al fine di conseguire i predetti
risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l’acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo.
Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i
trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 2) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;
m) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nei limiti del 95 per cento»;
n) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95
per cento»; 2) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; 3) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
o) al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa
agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati;
p) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
q) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorrere dall’anno 2015;
r) le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, di cui all’articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
s) al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 12 è abrogato; 2) all’articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in corso e nell’esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 per cento.»; 3) all’articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;
t) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015;
u) a decorrere dall’anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al comma 5
dell’articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;
v) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero
da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico.
I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
z) la Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e
sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;
aa) a decorrere dall’anno 2015, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono
destinati al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1, nella misura del 70 per cento;
bb) il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.
L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 7)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1
Ra, Rb, Rc,…Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra+Rb+Rc+… Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,….Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo
Rcx=Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es=Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell’extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
ALLEGATO 3
(articolo 3, comma 4)
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC) / (Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l’erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1) del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1
Ra, Rb, Rc,…Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+… Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale